Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della
produttivita' del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza
delle pubbliche amministrazioni nonche' disposizioni integrative
delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del
lavoro e alla Corte dei conti.
Quali sono le principali modifiche introdotte dalla Legge 15/2009 ai rapporti di lavoro nel pubblico impiego?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 15/2009 modifica l'articolo 2 del decreto legislativo 165/2001, introducendo una disciplina più flessibile sulla derogabilità delle norme che regolano i rapporti di lavoro nella pubblica amministrazione. In particolare, consente che le disposizioni di legge, regolamento o statuto applicabili esclusivamente ai dipendenti pubblici possano essere derogate mediante contratti o accordi collettivi successivi, purché ciò sia espressamente previsto dalla legge stessa. Questa modifica rappresenta un'apertura verso una maggiore contrattazione collettiva nel settore pubblico, riducendo il carattere rigido e inderogabile di alcune norme. La norma si applica alle disposizioni emanate o adottate successivamente all'entrata in vigore della legge, garantendo così una prospettiva di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e una maggiore efficienza delle amministrazioni. Per le aziende e i professionisti che operano con la pubblica amministrazione, questa modifica rappresenta un elemento di maggiore flessibilità negoziale nei rapporti con i dipendenti pubblici.
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Riferimento normativo
LEGGE 4 marzo 2009, n. 15
Testo normativo
LEGGE n. 15/2009
# LEGGE 4 marzo 2009, n. 15
## Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della
produttivita' del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza
delle pubbliche amministrazioni nonche' disposizioni integrative
delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del
lavoro e alla Corte dei conti.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 (Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di derogabilità delle disposizioni applicabili solo ai dipendenti pubblici) 1. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , è sostituito dal seguente: "Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili, solo qualora ciò sia espressamente previsto dalla legge". 2. L'articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applica alle disposizioni emanate o adottate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: - Si trascrive il testo dell' art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come modificato dalla presente legge: «2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinate dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalla legge sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto. Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata non sono ulteriormente applicabili, solo qualora ciò sia espressamente previsto dalla legge.».
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