Quali sono i principi generali che la Legge 15/2005 introduce nell'azione amministrativa e come si applicano agli atti non autoritativi?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 15/2005 modifica la Legge 241/1990 introducendo il principio di trasparenza accanto a quelli di economicità, efficacia e pubblicità che già caratterizzavano l'attività amministrativa. Questa norma si applica a tutte le pubbliche amministrazioni e agli enti privati che esercitano funzioni amministrative, stabilendo che l'azione amministrativa deve perseguire i fini determinati dalla legge secondo modalità trasparenti e conformi ai principi dell'ordinamento comunitario.
Un aspetto innovativo riguarda gli atti di natura non autoritativa: la legge chiarisce che la pubblica amministrazione, quando adotta atti non autoritativi (come contratti, accordi, convenzioni), agisce secondo le norme di diritto privato, salvo diversa disposizione di legge. Questo significa che non tutti gli atti amministrativi seguono il procedimento amministrativo, ma solo quelli autoritativi.
La norma estende inoltre i principi generali anche ai soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative, imponendo loro il rispetto degli stessi criteri di economicità, efficacia, pubblicità e trasparenza. Per commercialisti e aziende, questo è rilevante quando operano in qualità di gestori di servizi pubblici o svolgono funzioni amministrative delegate.
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Riferimento normativo
LEGGE 11 febbraio 2005, n. 15
Testo normativo
LEGGE n. 15/2005
# LEGGE 11 febbraio 2005, n. 15
## Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241,
concernenti norme generali sull'azione amministrativa.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. All' articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «e di pubblicita» sono sostituite dalle seguenti: «, di pubblicità e di trasparenza» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonchè dai principi dell'ordinamento comunitario»; b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente. 1-ter. I soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei principi di cui al comma 1». Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: - Si riporta il testo dell' art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192), come modificato dalla presente legge: «Art. 1 (Principi generali dell'attività amministrativa). - 1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonchè dai principi dell'ordinamento comunitario. 1-bis. La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente. 1-ter. I soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei principi di cui al comma 1. 2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.».
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