Legge 1499/1962
Limiti di eta' per la cessazione dal servizio permanente o dal servizio continuativo degli ufficiali e dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, dei sottufficiali del Corpo della guardia di finanza, dei vice brigadieri, appuntati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.
Riferimento normativo
LEGGE 18 ottobre 1962, n. 1499
Testo normativo
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