Ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 182 relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile e all'azione immediata per la loro eliminazione, nonche' della Raccomandazione n. 190 sullo stesso argomento, adottate dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro durante la sua ottantasettesima sessione tenutasi a Ginevra il 17 giugno 1999.
Cosa stabilisce la Legge 148/2000 in materia di lavoro minorile?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 148/2000 ratifica e rende esecutiva in Italia la Convenzione n. 182 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL), adottata a Ginevra il 17 giugno 1999. Questa normativa si applica a tutte le forme peggiori di lavoro minorile e impone all'Italia l'obbligo di adottare misure immediate per la loro eliminazione. La legge riguarda direttamente i minori, le imprese che operano in settori a rischio, le autorità di controllo e tutti i soggetti coinvolti nella filiera produttiva. In pratica, la normativa vieta e disciplina forme di sfruttamento minorile quali il lavoro forzato, la schiavitù, l'utilizzo di minori in attività pericolose, il traffico di minori e il loro coinvolgimento in conflitti armati. Per le aziende e i commercialisti, questa legge rappresenta un vincolo normativo rilevante nella gestione delle risorse umane, nella compliance aziendale e nella responsabilità sociale d'impresa, soprattutto per chi opera in settori manifatturieri, agricoli o della logistica dove il rischio di sfruttamento minorile è più elevato.
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Riferimento normativo
LEGGE 25 maggio 2000, n. 148
Testo normativo
LEGGE n. 148/2000
# LEGGE 25 maggio 2000, n. 148
## Ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 182 relativa alla
proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile e all'azione
immediata per la loro eliminazione, nonche' della Raccomandazione n.
190 sullo stesso argomento, adottate dalla Conferenza generale
dell'Organizzazione internazionale del lavoro durante la sua
ottantasettesima sessione tenutasi a Ginevra il 17 giugno 1999.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione n. 182 relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile e all'azione immediata per la loro eliminazione e la Raccomandazione n. 190 sullo stesso argomento, adottate dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro durante la sua ottantasettesima sessione tenutasi a Ginevra il 17 giugno 1999.
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La Legge 148/2000 è il riferimento normativo italiano per l'applicazione della Convenzione OIL n. 182 su proibizione e eliminazione delle forme peggiori di lavoro minorile. Professionisti del diritto del lavoro, responsabili compliance aziendale e consulenti di sostenibilità la consultano per verificare conformità normativa, obblighi di due diligence nella supply chain, responsabilità civile e penale delle imprese, e per implementare politiche di corporate social responsibility in materia di diritti umani e protezione dell'infanzia.
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