Norme in materia di trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.
Quali sono le disposizioni della Legge 147/1997 in materia di trattamenti speciali di disoccupazione per i lavoratori frontalieri italiani in Svizzera?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 147/1997 disciplina l'erogazione di trattamenti speciali di disoccupazione a favore dei lavoratori frontalieri italiani che hanno perso il lavoro in Svizzera per cause non imputabili a loro. La normativa attua l'accordo bilaterale tra Italia e Svizzera del 1978, che prevede un meccanismo di retrocessione finanziaria delle quote contributive versate dai lavoratori frontalieri. L'INPS è l'ente incaricato di gestire e corrispondere questi trattamenti attraverso una gestione con contabilità separata, finanziata interamente dalle risorse provenienti dalla Svizzera. In pratica, quando un lavoratore frontaliero italiano rimane disoccupato in seguito a cessazione del rapporto di lavoro non dipendente da sua volontà, può accedere a questi benefici secondo le modalità stabilite dall'accordo internazionale. Un aspetto rilevante è che l'erogazione dei trattamenti è limitata alla disponibilità effettiva dei fondi nella gestione separata dell'INPS, il che significa che non rappresenta un diritto illimitato ma dipende dalle risorse effettivamente trasferite dalla Svizzera.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
LEGGE 5 giugno 1997, n. 147
Testo normativo
LEGGE n. 147/1997
# LEGGE 5 giugno 1997, n. 147
## Norme in materia di trattamenti speciali di disoccupazione in
favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti
disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'accordo fra Italia e Svizzera sulla retrocessione finanziaria in materia di indennità di disoccupazione per i lavoratori frontalieri, con protocollo, scambio di note e accordo amministrativo, firmati a Berna il 12 dicembre 1978, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1980, n. 90 , l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) è incaricato di provvedere alla corresponsione dei trattamenti speciali di disoccupazione di cui alla presente legge in favore dei lavoratori frontalieri italiani divenuti disoccupati in Svizzera a seguito di cessazione non a loro imputabile del rapporto di lavoro. 2. Presso l'INPS è istituita, per l'intero periodo di validità dell'accordo di cui al comma 1, la gestione con contabilità separata per l'erogazione dei trattamenti speciali di disoccupazione a favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera, finanziata dalla retrocessione da parte elvetica delle quote di contribuzione versate dai lavoratori. 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede a carico della gestione di cui al comma 2. 4. La corresponsione dei trattamenti speciali di disoccupazione, a norma della presente legge, è limitata all'esaurimento delle disponibilità della gestione di cui al comma 2. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: - Il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1980, n. 90 , reca: "Esecuzione dell'accordo tra Italia e Svizzera sulla retrocessione finanziaria in materia di indennità di disoccupazione per i lavoratori frontalieri, con protocollo, scambio di note e accordo amministrativo, firmati a Berna il 12 dicembre 1978".
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Legge 147/1997 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
La Legge 147/1997 è il riferimento normativo per i trattamenti speciali di disoccupazione dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera, disciplinando la gestione INPS con contabilità separata, la retrocessione finanziaria dei contributi e l'accordo bilaterale Italia-Svizzera del 1978. Consulenti del lavoro e professionisti che operano nel settore della previdenza sociale consultano questa norma per questioni relative a indennità di disoccupazione transfrontaliera, cessazione del rapporto di lavoro e diritti dei lavoratori migranti.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics, Microsoft Clarity) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.