Legge

Legge 147/1997

Norme in materia di trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.

Pubblicato: 10/06/1997 In vigore dal: 05/06/1997 Documento ufficiale

Quali sono le disposizioni della Legge 147/1997 in materia di trattamenti speciali di disoccupazione per i lavoratori frontalieri italiani in Svizzera?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 147/1997 disciplina l'erogazione di trattamenti speciali di disoccupazione a favore dei lavoratori frontalieri italiani che hanno perso il lavoro in Svizzera per cause non imputabili a loro. La normativa attua l'accordo bilaterale tra Italia e Svizzera del 1978, che prevede un meccanismo di retrocessione finanziaria delle quote contributive versate dai lavoratori frontalieri. L'INPS è l'ente incaricato di gestire e corrispondere questi trattamenti attraverso una gestione con contabilità separata, finanziata interamente dalle risorse provenienti dalla Svizzera. In pratica, quando un lavoratore frontaliero italiano rimane disoccupato in seguito a cessazione del rapporto di lavoro non dipendente da sua volontà, può accedere a questi benefici secondo le modalità stabilite dall'accordo internazionale. Un aspetto rilevante è che l'erogazione dei trattamenti è limitata alla disponibilità effettiva dei fondi nella gestione separata dell'INPS, il che significa che non rappresenta un diritto illimitato ma dipende dalle risorse effettivamente trasferite dalla Svizzera.

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Riferimento normativo

LEGGE 5 giugno 1997, n. 147

Testo normativo

LEGGE n. 147/1997 # LEGGE 5 giugno 1997, n. 147 ## Norme in materia di trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'accordo fra Italia e Svizzera sulla retrocessione finanziaria in materia di indennità di disoccupazione per i lavoratori frontalieri, con protocollo, scambio di note e accordo amministrativo, firmati a Berna il 12 dicembre 1978, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1980, n. 90 , l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) è incaricato di provvedere alla corresponsione dei trattamenti speciali di disoccupazione di cui alla presente legge in favore dei lavoratori frontalieri italiani divenuti disoccupati in Svizzera a seguito di cessazione non a loro imputabile del rapporto di lavoro. 2. Presso l'INPS è istituita, per l'intero periodo di validità dell'accordo di cui al comma 1, la gestione con contabilità separata per l'erogazione dei trattamenti speciali di disoccupazione a favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera, finanziata dalla retrocessione da parte elvetica delle quote di contribuzione versate dai lavoratori. 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede a carico della gestione di cui al comma 2. 4. La corresponsione dei trattamenti speciali di disoccupazione, a norma della presente legge, è limitata all'esaurimento delle disponibilità della gestione di cui al comma 2. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: - Il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1980, n. 90 , reca: "Esecuzione dell'accordo tra Italia e Svizzera sulla retrocessione finanziaria in materia di indennità di disoccupazione per i lavoratori frontalieri, con protocollo, scambio di note e accordo amministrativo, firmati a Berna il 12 dicembre 1978".

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La Legge 147/1997 è il riferimento normativo per i trattamenti speciali di disoccupazione dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera, disciplinando la gestione INPS con contabilità separata, la retrocessione finanziaria dei contributi e l'accordo bilaterale Italia-Svizzera del 1978. Consulenti del lavoro e professionisti che operano nel settore della previdenza sociale consultano questa norma per questioni relative a indennità di disoccupazione transfrontaliera, cessazione del rapporto di lavoro e diritti dei lavoratori migranti.

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