Legge

Legge 145/2016

Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali. (16G00159)

Pubblicato: 01/08/2016 In vigore dal: 21/07/2016 Documento ufficiale

Quali sono i presupposti e i principi che regolano la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali secondo la Legge 145/2016?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 145/2016 disciplina le modalità con cui l'Italia può partecipare a missioni internazionali attraverso l'invio di Forze armate, Forze di polizia e corpi civili di pace. La norma si applica a tutte le missioni istituite nell'ambito dell'ONU, di altre organizzazioni internazionali di cui l'Italia è membro, o comunque conformi al diritto internazionale, incluse operazioni militari, missioni civili di polizia e interventi umanitari eccezionali. La legge riguarda direttamente il Governo italiano e gli organi militari e di sicurezza, ma ha implicazioni anche per le amministrazioni pubbliche coinvolte nell'attuazione delle missioni. In pratica, la partecipazione è consentita solo a condizione che rispetti rigorosamente i principi costituzionali (in particolare l'articolo 11 sulla ripudia della guerra), il diritto internazionale generale, i diritti umani, il diritto umanitario internazionale e il diritto penale internazionale. La legge esclude dalla sua disciplina i casi di dichiarazione di guerra (articolo 78 della Costituzione) e i poteri presidenziali straordinari (articolo 87), che rimangono soggetti a procedure costituzionali diverse. Un aspetto rilevante è l'impegno verso le risoluzioni ONU sulla parità di genere e la protezione delle donne in contesti di conflitto, con l'adozione di piani d'azione nazionali specifici.

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Riferimento normativo

LEGGE 21 luglio 2016, n. 145

Testo normativo

LEGGE n. 145/2016 # LEGGE 21 luglio 2016, n. 145 ## Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali. (16G00159) La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Ambito di applicazione e principi generali 1. Al di fuori dei casi di cui agli articoli 78 e 87, nono comma, della Costituzione , la partecipazione delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare o civile e dei corpi civili di pace a missioni internazionali istituite nell'ambito dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) o di altre organizzazioni internazionali cui l'Italia appartiene o comunque istituite in conformità al diritto internazionale, comprese le operazioni militari e le missioni civili di polizia e per lo Stato di diritto dell'Unione europea, nonchè a missioni finalizzate ad eccezionali interventi umanitari, è consentita, in conformità a quanto disposto dalla presente legge, a condizione che avvenga nel rispetto dei principi di cui all' articolo 11 della Costituzione , del diritto internazionale generale, del diritto internazionale dei diritti umani, del diritto internazionale umanitario e del diritto penale internazionale. 2. Rientra nell'ambito di applicazione della presente legge l'invio di personale e di assetti, civili e militari, fuori del territorio nazionale, che avvenga secondo i termini della legalità internazionale, delle disposizioni e delle finalità costituzionali, in ottemperanza agli obblighi di alleanze o ad accordi internazionali o intergovernativi, o per eccezionali interventi umanitari. 3. Nell'ambito della partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali sono adottate iniziative volte ad attuare la risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 1325 del 31 ottobre 2000 e le successive risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 1820 del 19 giugno 2008, n. 1888 del 30 settembre 2009, n. 1889 del 5 ottobre 2009, n. 1960 del 16 dicembre 2010, n. 2106 del 24 giugno 2013 e n. 2122 del 18 ottobre 2013, nonchè il Piano d'azione nazionale su «Donne, pace e sicurezza 2014-2016» e i piani successivi. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE). Note all'art. 1: - Il testo dell' art. 78 della Costituzione è il seguente: «Art. 78. - Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.». L' art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il testo dell' art. 11 della Costituzione è il seguente: «Art. 11. - L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.». Le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 1325 (2000), 1820 (2008), 1888 (2009), 1889 (2009), 1960 (2010), 2106 (2013) e 2122 (2013) - aventi ad oggetto «Women and Peace and Security» - sono pubblicate sul sito internet delle Nazioni Unite (http://www.un.org/en/sc/documents/resolutions/).

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La Legge 145/2016 è il riferimento normativo per la partecipazione italiana a missioni internazionali, operazioni militari e interventi umanitari, disciplinando l'invio di personale e assetti secondo i principi di legalità internazionale, diritto umanitario e rispetto dei diritti umani. Amministratori pubblici, consulenti legali e esperti di diritto internazionale la consultano per questioni relative a mandati ONU, accordi intergovernativi, sovranità limitata e conformità al diritto penale internazionale.

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