Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignita' dell'essere umano riguardo all'applicazione della biologia e della medicina: Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, nonche' del Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168, sul divieto di clonazione di esseri umani.
Quali sono gli ambiti di applicazione e i principi fondamentali della Convenzione di Oviedo sulla biomedicina ratificata dall'Italia?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 145/2001 ratifica la Convenzione del Consiglio d'Europa di Oviedo del 1997, uno strumento internazionale che stabilisce i principi etici e giuridici per l'applicazione della biologia e della medicina. La normativa si applica a tutte le attività mediche e biologiche che coinvolgono esseri umani, riguardando sia i professionisti sanitari che le istituzioni pubbliche e private che operano nel settore biomedico. In pratica, la Convenzione introduce obblighi fondamentali come il consenso informato del paziente, il diritto alla privacy genetica, il divieto di discriminazione basata sul patrimonio genetico, e stabilisce regole sulla ricerca scientifica e sui trapianti. La legge include anche il Protocollo addizionale n. 168 del 1998, che vieta esplicitamente la clonazione di esseri umani, rappresentando un divieto assoluto su questa pratica. Per strutture sanitarie, ricercatori e operatori del settore, questa normativa rappresenta il quadro normativo vincolante per garantire il rispetto dei diritti umani e della dignità nella pratica medica e nella ricerca biomedica.
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Riferimento normativo
LEGGE 28 marzo 2001, n. 145
Testo normativo
LEGGE n. 145/2001
# LEGGE 28 marzo 2001, n. 145
## Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per
la protezione dei diritti dell'uomo e della dignita' dell'essere
umano riguardo all'applicazione della biologia e della medicina:
Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo
il 4 aprile 1997, nonche' del Protocollo addizionale del 12 gennaio
1998, n. 168, sul divieto di clonazione di esseri umani.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano riguardo all'applicazione della biologia e della medicina: Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, nonchè il Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168, sul divieto di clonazione di esseri umani.
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La Legge 145/2001 è il riferimento normativo italiano per chi opera nel settore della biomedicina, della ricerca genetica e della pratica clinica, disciplinando il consenso informato, i diritti del paziente e la protezione dei dati genetici. Strutture sanitarie, ricercatori e professionisti medici consultano questa normativa per questioni relative a sperimentazione clinica, trapianti, divieto di clonazione umana e applicazione dei principi etici nella medicina moderna.
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