Quali autorità di polizia possono condurre colloqui investigativi con i detenuti per acquisire informazioni su attività terroristiche secondo il Decreto-Legge 144/2005?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 144/2005 modifica l'articolo 18-bis della legge penitenziaria (legge 354/1975) per ampliare le autorità autorizzate a condurre colloqui investigativi con detenuti e internati al fine di prevenire e reprimere reati terroristici. La norma si applica specificamente ai responsabili di livello almeno provinciale degli uffici della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri competenti in materia di terrorismo, nonché agli ufficiali di polizia giudiziaria designati dai responsabili centrali. Per quanto riguarda il finanziamento del terrorismo, anche il Corpo della guardia di finanza può condurre tali colloqui, con designazione del responsabile di livello centrale. In pratica, queste autorità possono acquisire dai detenuti informazioni utili per prevenire e contrastare delitti commessi per finalità di terrorismo, sia nazionale che internazionale, o per eversione dell'ordine democratico. La disposizione rappresenta un rafforzamento degli strumenti investigativi in risposta ai gravi episodi terroristici dell'epoca, permettendo un accesso più strutturato alle informazioni detenute da soggetti ristretti.
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Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 27 luglio 2005, n. 144
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 144/2005
# DECRETO-LEGGE 27 luglio 2005, n. 144
## Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di rafforzare gli strumenti di prevenzione e contrasto nei confronti del terrorismo internazionale, anche alla luce dei recenti gravissimi episodi con l'introduzione di ulteriori misure preventive e sanzionatorie, nonchè di idonei dispositivi operativi; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2005; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, delle comunicazioni, per l'innovazione e le tecnologie, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Colloqui a fini investigativi per il contrasto del terrorismo 1. All' articolo 18-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1, è inserito il seguente: (("1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai responsabili di livello almeno provinciale degli uffici o reparti della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri competenti per lo svolgimento di indagini in materia di terrorismo, nonchè agli ufficiali di polizia giudiziaria designati dai responsabili di livello centrale e, limitatamente agli aspetti connessi al finanziamento del terrorismo, a quelli del Corpo della guardia di finanza, designati dal responsabile di livello centrale, al fine di acquisire dai detenuti o dagli internati informazioni utili per la prevenzione e repressione dei delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico.")) ; b) al comma 2, le parole: "Al personale di polizia indicato nel comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "Al personale di polizia indicato nei commi 1 e 1-bis".
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Il Decreto-Legge 144/2005 riguarda le misure di contrasto al terrorismo internazionale, autorizzando colloqui investigativi con detenuti da parte di Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza. La normativa è rilevante per chi opera nel settore della sicurezza, dell'antiterrorismo e della prevenzione del finanziamento del terrorismo, nonché per gli istituti penitenziari che devono gestire le procedure di accesso alle informazioni.
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