Quali sono i criteri e le modalità per la concessione della "Stella al merito del lavoro" secondo la Legge 143/1992?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 143/1992 disciplina le nuove norme per l'assegnazione della "Stella al merito del lavoro", una decorazione istituita originariamente nel 1923. La decorazione è concessa a lavoratori e lavoratrici dipendenti da imprese pubbliche e private, cooperative, aziende statali, enti locali e organizzazioni sindacali riconosciute a livello nazionale. La norma si applica a tutti i settori lavorativi e rappresenta un riconoscimento ufficiale del merito professionale. Per ottenere la decorazione, il lavoratore deve possedere almeno uno dei seguenti requisiti: eccezionali meriti di perizia, laboriosità e buona condotta morale; innovazioni tecniche e produttive che migliorino l'efficienza dei processi; contributi originali alla sicurezza del lavoro; o attività di formazione e istruzione delle nuove generazioni professionali. Chi riceve la decorazione acquisisce il titolo di "Maestro del lavoro", che rappresenta un riconoscimento formale a livello nazionale. Per le aziende, questo strumento rappresenta un incentivo al merito e alla valorizzazione delle risorse umane, oltre a costituire un elemento di prestigio organizzativo.
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Riferimento normativo
LEGGE 5 febbraio 1992, n. 143
Testo normativo
LEGGE n. 143/1992
# LEGGE 5 febbraio 1992, n. 143
## Nuove norme per la concessione della "Stella al merito del lavoro".
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. La decorazione della "Stella al merito del lavoro", istituita con il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3167 , è concessa ai lavoratori ed alle lavoratrici dipendenti da imprese pubbliche e pri- vate, anche se soci di imprese cooperative, da aziende o stabilimenti dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli enti pubblici, nonchè ai lavoratori ed alle lavoratrici dipendenti da organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e dalle associazioni legalmente riconosciute a livello nazionale, che abbiano almeno uno dei seguenti titoli: a) si siano particolarmente distinti per singolari meriti di perizia, laboriosità e di buona condotta morale; b) abbiano con invenzioni o innovazioni nel campo tecnico e produttivo migliorato l'efficienza degli strumenti, delle macchine e dei metodi di lavorazione; c) abbiano contribuito in modo originale al perfezionamento delle misure di sicurezza del lavoro; d) si siano prodigati per istruire e preparare le nuove generazioni nell'attività professionale. 2. La decorazione comporta il titolo di "Maestro del lavoro". AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
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La Legge 143/1992 regola l'attribuzione della "Stella al merito del lavoro" e il conseguente titolo di "Maestro del lavoro", interessando direttamente la gestione del personale, le politiche di valorizzazione del capitale umano e il riconoscimento dei meriti professionali. Aziende e organizzazioni sindacali consultano questa normativa per identificare i criteri di selezione basati su perizia, innovazione, sicurezza e formazione professionale, elementi rilevanti anche per la rendicontazione della responsabilità sociale d'impresa.
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