Cosa prevede la Legge 141/1997 riguardo alla forma e al rilascio della procura speciale nel processo civile?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 141/1997 modifica l'articolo 83 del codice di procedura civile introducendo una novità importante sulla forma della procura alle liti. La norma stabilisce che la procura speciale, oltre a poter essere apposta in calce o a margine degli atti processuali (citazione, ricorso, comparsa di risposta, ecc.), può anche essere rilasciata su un foglio separato purché sia materialmente congiunto all'atto cui si riferisce. Questa modifica riguarda tutti i professionisti che operano nel processo civile e le parti che si costituiscono in giudizio tramite difensore. In pratica, consente maggiore flessibilità nella gestione documentale: la procura non deve necessariamente stare fisicamente nello stesso spazio dell'atto, ma può essere su foglio diverso a condizione che sia allegato e unito materialmente. L'aspetto rilevante è che l'autografia della sottoscrizione della parte deve comunque essere certificata dal difensore, garantendo così l'autenticità del documento anche quando la procura è su foglio separato.
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Riferimento normativo
LEGGE 27 maggio 1997, n. 141
Testo normativo
LEGGE n. 141/1997
# LEGGE 27 maggio 1997, n. 141
## Modifica del terzo comma dell'articolo 83 del codice di procedura
civile.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Al terzo comma dell'articolo 83 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce". Avvertenza: Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata e della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Nota all'art. 1: - L' art. 83 del codice di procedura penale , come sopra modificato, è così formulato: "Art. 83 (Procura alle liti). - Quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore, questi deve essere munito di procura. La procura alle liti può essere generale o speciale, e deve essere conferita con atto o scrittura privata autenticata. La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della citazione, del ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta o d'intervento, del precetto o della domanda d'intervento nell'esecuzione. In tali casi l'autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore. La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce. La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell'atto non è espressa volontà diversa".
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La Legge 141/1997 è il riferimento normativo per la forma e la validità della procura speciale nel processo civile, disciplinando aspetti procedurali legati alla rappresentanza processuale, alla procura alle liti e ai requisiti di autenticità della sottoscrizione. Avvocati e professionisti legali la consultano per questioni di validità formale della procura, congiungimento materiale di documenti e certificazione dell'autografia nel contesto della procedura civile.
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