Quali sono i termini prorogati per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi relative al 1992 e quali agevolazioni sono previste per i versamenti tardivi?
Spiegato da FiscoAI
Il decreto-legge 140/1993 proroga al 15 luglio 1993 il termine per presentare le dichiarazioni dei redditi dell'anno 1992 per persone fisiche, società, associazioni e Gruppi europei di interesse economico (GEIE). La norma si applica a tutti i soggetti obbligati alla dichiarazione secondo il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (DPR 917/1986). Per quanto riguarda i versamenti delle imposte, delle rate e delle altre somme dovute, il termine è fissato al 18 giugno 1993, anticipato rispetto alla presentazione della dichiarazione. La norma introduce un'importante agevolazione: chi versa entro il 30 giugno 1993 paga una soprattassa ridotta dell'1%, mentre chi versa tra il 1° e il 15 luglio 1993 paga il 3%. Questa misura incentiva il versamento anticipato rispetto alla scadenza della dichiarazione. Inoltre, sono esentati dal pagamento degli interessi di mora previsti dal DPR 602/1973, a condizione che le soprattasse siano versate insieme alle imposte dovute. La norma estende le agevolazioni anche ai soggetti con scadenze ordinarie comprese tra l'entrata in vigore del decreto e il 18 giugno 1993.
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Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 14 maggio 1993, n. 140
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 140/1993
# DECRETO-LEGGE 14 maggio 1993, n. 140
## Proroga dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei
redditi relative all'anno 1992.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per il differimento dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi relative all'anno 1992; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 maggio 1993; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; EMANA il seguente decreto-legge: Art. 1 1. Il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e delle società e associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , nonchè dei Gruppi europei di interesse economico (GEIE) di cui al decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240 , relativa al periodo di imposta 1992 e di quella relativa all'imposta di cui al decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461 , è prorogato al ((15 luglio 1993)) . Il termine per i versamenti delle imposte, delle rate di imposte e delle altre somme dovute con riferimento a tali dichiarazioni è prorogato al 18 giugno 1993. 2. Il termine per la presentazione delle dichiarazioni indicate nel comma 1 da parte dei soggetti di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , che scade nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 18 giugno 1993, è prorogato al ((15 luglio 1993)) ed il termine per provvedere ai relativi versamenti è prorogato al 18 giugno 1993. ((2- bis. Nei confronti dei soggetti indicati nei commi 1 e 2 del presente articolo, le soprattasse previste dall' articolo 92, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , e successive modificazioni, per l'omesso o l'insufficiente versamento delle imposte, e dei relativi acconti, delle rate di imposta e delle altre somme, e dei relativi acconti, dovute con riferimento alle dichiarazioni di cui ai medesimi commi 1 e 2, sono fissate nella misura unica dell'1 per cento se il versamento è eseguito entro il 30 giugno 1993 e del 3 per cento se il versamento è eseguito oltre tale data ed entro il 15 luglio 1993. Le soprattasse sono ridotte alle misure di cui al periodo precedente a condizione che siano versate unitamente alle imposte, alle rate di imposta e alle altre somme cui afferiscono. Non è dovuto il pagamento degli interessi previsti dall' articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , e successive modificazioni)) . 3. Per l'anno 1993 la denuncia relativa all'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni deve essere presentata nel mese di luglio 1993; nello stesso mese deve essere effettuato il versamento dell'imposta dovuta per tale anno. 4. La prima rata dell'imposta comunale sugli immobili di cui al comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 , dovuta per l'anno 1993, deve essere versata dal 1 al 19 luglio 1993. ((4- bis. Nelle more della effettiva riscossione delle imposte di cui ai commi 3 e 4, i limiti quantitativi per le anticipazioni di tesoreria per gli enti locali sono aumentati per un importo pari al 50 per cento della corrispondente entrata prevista nei rispettivi bilanci di esercizio)) .
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Il decreto-legge 140/1993 riguarda la proroga dei termini dichiarativi per IRPEF, IRES e imposte sui redditi secondo il DPR 917/1986, con particolare attenzione alle soprattasse per omesso versamento disciplinate dal DPR 602/1973. Commercialisti e studi fiscali utilizzano questa normativa per gestire i versamenti in acconto, le rate di imposta e le sanzioni amministrative, applicando le riduzioni previste per i versamenti tempestivi entro i termini prorogati.
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