Quali sono i finanziamenti e le modalità di intervento previsti dalla Legge 139/1992 per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 139/1992 rappresenta il proseguimento dei programmi di intervento per la salvaguardia di Venezia già avviati con la legge 798/1984, stanziando risorse significative per il recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socio-economico della città. La norma autorizza limiti di impegno quindicennali pari a 150 miliardi di lire a partire dal 1993 e 100 miliardi di lire dal 1994, destinati a interventi di riequilibrio idrogeologico della laguna, difesa dalle acque alte eccezionali, marginamenti lagunari e opere portuali marittime. Gli interventi riguardano direttamente la Regione Veneto, la Provincia di Venezia, i comuni di Venezia e Chioggia, nonché enti concessionari per infrastrutture specifiche come l'aeroporto Marco Polo e le università locali. La legge consente a questi soggetti di contrarre mutui con ammortamento fino a quindici anni presso istituti di credito speciale, con gli oneri di ammortamento a carico dello Stato, prevedendo modalità agevolate di accensione del debito nel secondo semestre 1992 e durante il 1993. Gli interessi di preammortamento e gli interessi maturati fino alla prima rata saranno corrisposti insieme alla prima rata stessa, garantendo così una gestione finanziaria sostenibile per le amministrazioni pubbliche coinvolte.
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Riferimento normativo
LEGGE 5 febbraio 1992, n. 139
Testo normativo
LEGGE n. 139/1992
# LEGGE 5 febbraio 1992, n. 139
## Interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. Per il proseguimento dei programmi di intervento per la salvaguardia di Venezia e il suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socio-economico di cui alla legge 29 novembre 1984, n. 798 , e successive modificazioni, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 150 miliardi con decorrenza dall'anno 1993 e di lire 100 miliardi con decorrenza dall'anno 1994, ripartiti con le modalità di cui all'articolo 2 della presente legge. 2. Per consentire l'attivazione delle opere più significative, la regione Veneto, la provincia di Venezia, i comuni di Venezia e di Chioggia, il concessionario del Ministero dei lavori pubblici per gli interventi di cui all' articolo 3, primo comma, lettere a) , c) , d) e l), della legge 29 novembre 1984, n. 798 , il concessionario del Ministero dei trasporti che ha in corso l'ultimazione dei lavori dell'aeroporto "Marco Polo" di Venezia e la gestione del medesimo, nonchè l'Università Cà Foscari e l'Istituto universitario di architettura di Venezia, sono autorizzati a contrarre, nel secondo semestre dell'anno 1992 e dell'anno 1993, mutui con ammortamento sino a quindici anni con istituti di credito speciale, o sezioni autonome specializzate, con oneri di ammortamento per capitali ed interessi a carico dello Stato. Anche in deroga a quanto previsto dai rispettivi statuti, i predetti istituti di credito o sezioni autonome sono tenuti a far decorrere l'ammortamento dall'anno successivo a quello in cui è stato perfezionato il contratto di mutuo. L'importo eventualmente dovuto a titolo di interessi di preammortamento, maggiorato degli ulteriori interessi maturati dalla data di inizio dell'ammortamento a quella di scadenza della prima rata dello stesso, calcolati al medesimo tasso applicabile, ai sensi di quanto previsto per le operazioni di mutuo, nel primo semestre dell'ammortamento, sarà corrisposto con la prima rata di ammortamento. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: - La legge n. 798/1984 reca: "Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia". Il testo dell'art. 3, primo comma, lettere a), c), d) e l), della predetta legge è il seguente: "La somma di cui alle lettere a) dell'art. 2, destinata ad interventi di competenza dello Stato, è così utilizzata: a) lire 238 miliardi, di cui lire 86 miliardi nell'esercizio 1984, lire 63 miliardi nell'esercizio 1985 e lire 89 miliardi nell'esercizio 1986, per studi, progettazioni, sperimentazioni ed opere volte al riequilibrio idrogeologico della laguna, all'arresto e all'inversione del processo di degrado del bacino lagunare e all'eliminazione delle cause che lo hanno provocato, all'attenuazione dei livelli delle maree in laguna, alla difesa, con interventi localizzati, delle "insulae" dei centri storici e a porre al riparo gli insediamenti urbani lagunari dalle "acque alte" eccezionali, anche mediante interventi alle bocche di porto con sbarramenti manovrabili per la regolazione delle maree, nel rispetto delle caratteristiche di sperimentalità, reversibilità e gradualità contenute nel voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 201 del 1982 : b) (omissis); c) lire 20 miliardi, di cui lire 9 miliardi nell'esercizio 1984, lire 7 miliardi nell'esercizio 1985 e lire 4 miliardi nell'esercizio 1986, per marginamenti lagunari; d) lire 7 miliardi e 500 milioni, di cui lire 2 miliardi e 500 milioni nell'esercizio 1984, lire 2 miliardi e 500 milioni nell'esercizio 1985 e lire 2 miliardi e 500 milioni nell'esercizio 1986, per opere portuali marittime a difesa del litorale; e)-i) (omissis); l) lire 7 miliardi, di cui lire 3 miliardi nell'esercizio 1984, lire 2 miliardi nell'esercizio 1985, e lire 2 miliardi nell'esercizio 1986, per studi e progettazioni relativi alle opere di competenza dello Stato per l'aggiornamento degli studi sulla laguna, con particolare riferimento ad uno studio di fattibilità delle opere necessarie ad evitare il trasporto nella laguna di petroli e derivati, a ripristinare i livelli di profondità dei canali di transito nei termini previsti dalla legge 16 aprile 1973, n. 171 (3), e compatibili col traffico mercantile, nonchè all'apertura delle valli da pesca".
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La Legge 139/1992 disciplina il finanziamento pubblico per la salvaguardia di Venezia attraverso stanziamenti quindicennali, mutui agevolati presso istituti di credito speciale e interventi di competenza dello Stato. Amministratori pubblici, enti locali e gestori di infrastrutture consultano questa norma per comprendere le modalità di accensione del debito, l'ammortamento agevolato e la copertura degli oneri finanziari da parte dello Stato, nonché per identificare gli interventi prioritari in materia di difesa idrogeologica, opere portuali e recupero urbano della laguna veneta.
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