Misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell'esercizio delle loro funzioni nonche' di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria. (24G00158)
Quali sono le nuove misure penali introdotte dal Decreto-Legge 137/2024 contro la violenza nei confronti dei professionisti sanitari e il danneggiamento delle strutture sanitarie?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 137/2024, emanato il 1° ottobre 2024, introduce modifiche al codice penale per rafforzare la tutela dei professionisti sanitari, socio-sanitari e ausiliari durante l'esercizio delle loro funzioni, nonché per proteggere i beni destinati all'assistenza sanitaria. La normativa si applica a strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private, con particolare attenzione ai pronto soccorso, dove si registra una recrudescenza di episodi violenti. Il decreto modifica l'articolo 583-quater del codice penale estendendo la protezione anche ai servizi di sicurezza complementare, e introduce un nuovo comma all'articolo 635 che punisce specificamente il danneggiamento di beni all'interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie. La nuova fattispecie prevede pene severe: reclusione da uno a cinque anni e multa fino a 10.000 euro per chi distrugge, disperde, deteriora o rende inservibili cose destinate al servizio sanitario, sia mediante violenza alla persona che mediante minaccia, o in occasione di condotte già previste dall'articolo 583-quater. La pena è aumentata se il fatto è commesso da più persone riunite, creando un effetto deterrente maggiore per atti di violenza collettiva.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 1 ottobre 2024, n. 137
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 137/2024
# DECRETO-LEGGE 1 ottobre 2024, n. 137
## Misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti
dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di
assistenza e cura nell'esercizio delle loro funzioni nonche' di
danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria.
(24G00158)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione ; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 15; Vista la legge 14 agosto 2020, n. 113 , recante «Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni»; Visto il decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56 , recante «Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonchè in materia di salute e adempimenti fiscali» e, in particolare, l'articolo 16, che prevede disposizioni in materia di contrasto degli atti di violenza nei confronti del personale sanitario; Visto il decreto legislativo 19 marzo 2024, n. 31 , recante «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 , di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134 , recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonchè in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari»; Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza, attesa la recrudescenza di gravi episodi di violenza in danno dei professionisti e delle strutture sanitarie pubbliche, in particolare nei pronto soccorso, di adottare misure idonee a costituire un valido ed effettivo apparato di deterrenza e contrasto a tali episodi che colpiscono e mortificano il personale addetto a tali delicate funzioni e rischiano di depauperare il patrimonio sanitario pubblico; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 settembre 2024; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri della salute e della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 ((Modifiche agli articoli 583-quater e 635 del codice penale )) 01. ((All' articolo 583-quater, secondo comma, del codice penale , dopo le parole: "dette professioni" sono inserite le seguenti: "e servizi di sicurezza complementare in conformità alla legislazione vigente")) . 1. All' articolo 635 del codice penale , dopo il ((terzo comma)) è inserito il seguente: «Chiunque, all'interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione ((delle condotte previste nell'articolo 583-quater, secondo comma)) , distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose ((mobili o immobili altrui)) ivi esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario ((...)) è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro. Se il fatto è commesso da più persone riunite, la pena è aumentata.».
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Legge 137/2024 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Il Decreto-Legge 137/2024 modifica il codice penale in materia di violenza contro operatori sanitari, articolo 583-quater e articolo 635, introducendo nuove fattispecie di reato per danneggiamento di beni sanitari. La normativa riguarda strutture sanitarie pubbliche e private, pronto soccorso, servizi socio-sanitari residenziali e semiresidenziali, con applicazione delle pene accessorie e aggravanti per reati commessi in gruppo.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics, Microsoft Clarity) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.