Quali sono le modifiche apportate dalla Legge 137/2005 ai casi di indegnità a succedere previsti dall'articolo 463 del codice civile?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 137/2005 introduce tre modifiche significative all'articolo 463 del codice civile, che disciplina i casi di esclusione dalla successione per indegnità. La prima modifica elimina il termine "penale" dal numero 2), ampliando così l'applicazione della norma anche a fatti non strettamente penali. La seconda modifica sopprime la locuzione "con la morte" dal numero 3), che riguarda le denunce calunniose e le false testimonianze, rendendo la norma applicabile indipendentemente dall'esito letale dei reati denunciati o testimoniati. La terza e più rilevante modifica introduce il nuovo numero 3-bis), che costituisce un caso di indegnità completamente nuovo: l'esclusione dalla successione di chi è stato decaduto dalla potestà genitoriale (secondo l'articolo 330 del codice civile) e non è stato reintegrato in tale potestà alla data di apertura della successione. Questa novità riflette l'intento del legislatore di tutelare i minori e i figli in generale, escludendo dalla successione i genitori che hanno gravemente violato i loro doveri genitoriali e non hanno successivamente recuperato la loro posizione legale.
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Riferimento normativo
LEGGE 8 luglio 2005, n. 137
Testo normativo
LEGGE n. 137/2005
# LEGGE 8 luglio 2005, n. 137
## Modifiche all'articolo 463 del codice civile in materia di indegnita'
a succedere.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. All' articolo 463 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al numero 2), è soppressa la parola «penale»; b) al numero 3), sono soppresse le parole: «con la morte,»; c) dopo il numero 3) è inserito il seguente: «3-bis) chi, essendo decaduto dalla potestà genitoriale nei confronti della persona della cui successione si tratta a norma dell'articolo 330, non è stato reintegrato nella potestà alla data di apertura della successione della medesima». La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 8 luglio 2005 Ciampi Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli Avvertenza: Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata e della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Nota all'art. 1, comma 1, letere a), b) e c): - Il testo dell' art. 463 del codice civile , così come modificato dalla presente legge, è il seguente: «463. Casi d'indegnità. È escluso dalla successione come indegno (c.c. 306, 309, 466, 468, 683, 688, 696; c.p. 541): 1) chi ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona della cui successione si tratta, o il coniuge, o un discendente, o un ascendente della medesima, purchè non ricorra alcuna delle cause che escludono la punibilità a norma della legge penale (c.p. 43, 575); 2) chi ha commesso, in danno di una di tali persone, un fatto al quale la legge dichiara applicabili le disposizioni sull'omicidio (c.p. 397, 579, 580); 3) chi ha denunziato una di tali persone per reato punibile, con l'ergastolo o con la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni, se la denunzia è stata dichiarata calunniosa in giudizio penale (c.p. 368); ovvero ha testimoniato contro le persone medesime imputate dei predetti reati, se la testimonianza è stata dichiarata, nei confronti di lui, falsa in giudizio penale (c.p. 372); 3-bis) chi, essendo decaduto dalla potestà genitoriale nei confronti della persona della cui successione di tratta a norma dell'art. 330, non è stato reintegrato nella potestà alla data di apertura della successione della medesima; 4) chi ha indotto con dolo (c.c. 1439) o violenza (c.c. 1434) la persona, della cui successione si tratta, a fare, revocare o mutare il testamento, o ne l'ha impedita (c.c. 679); 5) chi ha soppresso, celato o alterato il testamento dal quale la successione sarebbe stata regolata (c.c. 684); 6) chi ha formato un testamento falso o ne ha fatto scientemente uso (c.p. 491).».
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La Legge 137/2005 modifica l'indegnità a succedere, istituto fondamentale del diritto successorio che riguarda l'esclusione dalla successione ereditaria. La norma è rilevante per notai, avvocati e consulenti che gestiscono successioni, in quanto incide sulla capacità successoria, sulla potestà genitoriale secondo l'articolo 330 del codice civile, e sulla decadenza dei diritti ereditari. I professionisti devono verificare al momento dell'apertura della successione se sussistono cause di indegnità, in particolare la nuova fattispecie della decadenza genitoriale non reintegrata.
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