Legge

Legge 136/1976

Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale.

Pubblicato: 24/04/1976 In vigore dal: 23/04/1976 Documento ufficiale

Riferimento normativo

LEGGE 23 aprile 1976, n. 136

Testo normativo

LEGGE n. 136/1976 # LEGGE 23 aprile 1976, n. 136 ## Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Al testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) il terzo comma dell'articolo 11 è sostituito con il seguente: "Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 45° giorno antecedente quello della votazione"; b) all'articolo 13 le parole "entro dieci giorni" sono sostituite con le altre "entro tre giorni"; c) al primo comma dell'articolo 15 le parole "non prima delle ore 8 del 68° e non oltre le ore 16 del 62° giorno" sono sostituite con le altre "non prima delle ore 8 del 44° e non oltre le ore 16 del 42° giorno"; d) al primo comma dell'articolo 16 le parole "nei tre giorni" sono sostituite con le altre "nei due giorni"; e) al primo comma dell'articolo 17 le parole "entro il 56° giorno" sono sostituite con le altre "entro il 36° giorno"; f) al secondo comma dell'articolo 17 le parole "entro il 46° giorno" sono sostituite con le altre "entro il 33° giorno"; g) il primo comma dell'articolo 18 è sostituito dal seguente: "Le liste dei candidati per ogni collegio devono essere sottoscritte da non meno di 350 e non più di 700 elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura precedente anche in una sola delle Camere o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere"; h) al primo comma dell'articolo 20 le parole "dalle ore 8 del cinquantacinquesimo giorno alle ore 20 del quarantacinquesimo giorno" sono sostituite con le altre "dalle ore 8 de 35° giorno alle ore 20 del 32° giorno"; i) al primo comma dell'articolo 22 le parole "entro cinque giorni dalla scadenza" sono sostituite con le altre "entro il giorno successivo alla scadenza"; l) all'articolo 22 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte dall'ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista. L'ufficio centrale circoscrizionale si riunisce nuovamente il giorno successivo alle ore 12 per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti nonchè correzioni formali e deliberare in merito"; m) al penultimo comma dell'articolo 23 le parole "nei tre giorni" sono sostituite con le altre "nei due giorni"; n) al n. 5) dell'articolo 24 le parole "entro il ventesimo giorno" sono sostituite con le altre "entro il quindicesimo giorno"; o) al primo comma dell'articolo 25, le parole da "L'atto di designazione" fino a "delle elezioni" sono sostituite dalle seguenti: "L'atto di designazione dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione è presentato entro il venerdi precedente l'elezione, al segretario del comune che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali o è presentato direttamente ai singoli presidenti delle sezioni il sabato pomeriggio oppure la mattina stessa delle elezioni, purchè prima dell'inizio della votazione". Il secondo comma dell'articolo 25 è abrogato; p) al primo comma dell'articolo 27 le parole "entro il quarantacinquesimo giorno" sono sostituite con le altre "entro il trentaseiesimo giorno"; q) al primo comma dell'articolo 28 le parole "dal quindicesimo giorno" sono sostituite con le altre "dall'ottavo giorno"; r) al primo comma dell'articolo 33 le parole "Entro trenta giorni" sono sostituite con le seguenti "Entro quindici giorni"; s) al primo comma, n. 3), dell'articolo 92 le parole "dalle ore 8 del cinquantacinquesimo giorno alle ore 20 del quarantacinquesimo giorno" sono sostituite con le altre "dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaduesimo giorno".

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