Legge Procedimenti

Legge 1358/1956

Interpretazione dell'art. 3 della legge 4 marzo 1952, n. 110.

Pubblicato: 15/12/1956 In vigore dal: 27/11/1956 Documento ufficiale

Quali prodotti rientrano nel regime speciale di imposizione dell'imposta generale sull'entrata per il commercio di bevande gassate secondo la legge 1358/1956?

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La legge 1358/1956 estende l'applicazione del regime fiscale speciale previsto dall'articolo 3 della legge 110/1952 anche alle acque minerali naturali, medicinali e da tavola, non solo alle bevande gassate. Questa norma riguarda gli operatori commerciali che distribuiscono e vendono questi prodotti, permettendo loro di beneficiare di un trattamento tributario particolare per l'imposta generale sull'entrata. La disposizione rappresenta un'interpretazione autentica della norma precedente, chiarendo che il regime agevolato non si limita alle sole acque e bevande gassate, ma si estende anche alle acque minerali in tutte le loro categorie. Per i commercianti e le aziende del settore bevande, questa legge è rilevante perché definisce il perimetro dei prodotti ammessi al regime fiscale speciale, influenzando direttamente il calcolo delle imposte dovute.

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Riferimento normativo

LEGGE 27 novembre 1956, n. 1358

Testo normativo

LEGGE n. 1358/1956 # LEGGE 27 novembre 1956, n. 1358 ## Interpretazione dell'art. 3 della legge 4 marzo 1952, n. 110. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico. La facoltà prevista dall' art. 3 della legge 4 marzo 1952, n. 110 , ai fini della determinazione di uno speciale regime di imposizione dell'imposta generale sull'entrata per il commercio delle acque e bevande gassate, deve intendersi riferita anche al commercio delle acque minerali naturali, medicinali o da tavola. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 27 novembre 1956 GRONCHI SEGNI - ANDREOTTI - MEDICI - CORTESE Visto, il Guardasigilli: MORO

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La legge 1358/1956 è fondamentale per chi opera nel commercio di acque minerali e bevande gassate, in quanto disciplina il regime speciale dell'imposta generale sull'entrata e la sua applicazione a questi prodotti. Commercialisti e aziende del settore bevande consultano questa norma per determinare correttamente l'imposizione fiscale, la classificazione merceologica e il trattamento tributario differenziato tra acque minerali naturali, medicinali e da tavola.

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