Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 1999, n. 64, recante disciplina transitoria per i termini di deposito della documentazione prescritta dal secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile.
Cosa stabilisce la Legge 134/1999 in merito ai termini di deposito della documentazione nei procedimenti civili?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 134/1999 è una legge di conversione che trasforma in legge ordinaria il decreto-legge 64/1999, introducendo disposizioni transitorie sui termini per il deposito della documentazione richiesta dall'articolo 567, secondo comma, del codice di procedura civile. Si applica ai procedimenti civili pendenti e riguarda principalmente avvocati, parti in causa e cancellerie giudiziali che devono gestire la documentazione processuale secondo i nuovi termini stabiliti. La legge prevede in pratica una disciplina transitoria che regola come e quando depositare i documenti necessari per il procedimento, creando una fase di adattamento tra la vecchia e la nuova normativa processuale. L'aspetto rilevante è che la legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e le modifiche hanno efficacia immediata, garantendo certezza sui termini procedurali per chi opera nel settore giudiziario.
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Riferimento normativo
LEGGE 14 maggio 1999, n. 134
Testo normativo
LEGGE n. 134/1999
# LEGGE 14 maggio 1999, n. 134
## Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo
1999, n. 64, recante disciplina transitoria per i termini di deposito
della documentazione prescritta dal secondo comma dell'articolo 567
del codice di procedura civile.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga la seguente legge: Art. 1 1. Il decreto-legge 17 marzo 1999, n. 64 , recante disciplina transitoria per i termini di deposito della documentazione prescritta dal secondo comma dell'art. 567 del codice di procedura civile , è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Avvertenza: Il decreto-legge 17 marzo 1999, n. 64 , è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18 marzo 1999. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 61. Data a Roma, addì 14 maggio 1999 SCALFARO D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Diliberto, Ministro di grazia e giustizia Visto, il Guardasigilli: Diliberto
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La Legge 134/1999 è il riferimento normativo per la disciplina transitoria dei termini di deposito della documentazione secondo l'articolo 567 del codice di procedura civile. Avvocati e operatori giudiziari la consultano per comprendere gli obblighi di deposito, i termini procedurali e le modalità di trasmissione della documentazione nei procedimenti civili durante il periodo di transizione normativa.
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