Legge Agevolazioni

Legge 1332/1951

Concessione di temporanea franchigia ad alcuni trasporti effettuati sulle Ferrovie dello Stato dalla Commissione pontificia di assistenza.

Pubblicato: 15/12/1951 In vigore dal: 02/12/1951 Documento ufficiale

Quali trasporti ferroviari erano a carico dello Stato secondo la Legge 1332/1951 e per quale periodo?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 1332/1951 stabilisce che lo Stato italiano copre le spese per i trasporti ferroviari effettuati sulle Ferrovie dello Stato durante l'anno 1950 (dal 1° gennaio al 31 dicembre), quando questi trasporti erano gestiti dalla Commissione pontificia di assistenza. La norma si applica specificamente a merci provenienti dall'estero destinate ad enti assistenziali e popolazioni bisognose, rappresentando una forma di agevolazione temporanea per attività umanitarie e di beneficenza. I beneficiari includevano strutture come cucine economiche, refettori, mense popolari, colonie diurne e festive, case del fanciullo e colonie estive, escludendo però i ristoranti popolari già beneficiari di altre provvidenze statali. In pratica, lo Stato si assumeva l'onere economico dei costi di trasporto ferroviario per garantire la distribuzione di viveri e materiali destinati all'assistenza della popolazione italiana in difficoltà nel dopoguerra.

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Riferimento normativo

LEGGE 2 dicembre 1951, n. 1332

Testo normativo

LEGGE n. 1332/1951 # LEGGE 2 dicembre 1951, n. 1332 ## Concessione di temporanea franchigia ad alcuni trasporti effettuati sulle Ferrovie dello Stato dalla Commissione pontificia di assistenza. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Sono a carico dello Stato le spese per i trasporti ferroviari effettuati dal 1 gennaio 1950 al 31 dicembre 1950, per conto della Commissione pontificia di assistenza relativamente alle sottoindicate merci provenienti dall'estero e destinate ad enti assistenziali o alle popolazioni bisognose: a) viveri per le cucine economiche, i refettori e mense popolari (esclusi i ristoranti popolari già ammessi a provvidenze speciali statali) che funzioneranno in tutti i centri più importanti; b) i generi alimentari ceduti gratuitamente alla popolazione bisognosa italiana; c) viveri e materiali per le colonie diurne, continue, festive, case del fanciullo ed altre istituzioni analoghe; d) viveri e materiali per le colonie estive 1950.

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La Legge 1332/1951 riguarda agevolazioni fiscali e contributive per enti di beneficenza e assistenza, rientrando nella disciplina delle esenzioni da oneri pubblici per attività umanitarie. È rilevante per chi gestisce enti assistenziali, organizzazioni pontificie e strutture di welfare nel contesto delle spese deducibili e delle franchigie tariffarie su servizi pubblici.

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