Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento all'articolo 1 della Convenzione sulla proibizione o limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate eccessivamente dannose o aventi effetti indiscriminati (CCW) del 10 ottobre 1980, adottato a Ginevra il 21 dicembre 2001.
Qual è l'oggetto della Legge 131/2004 e quale autorità viene incaricata della sua ratifica?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 131/2004 è un atto normativo italiano che autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare un emendamento internazionale relativo al controllo degli armamenti convenzionali. Nello specifico, riguarda l'Emendamento all'articolo 1 della Convenzione CCW (Conventional Weapons Convention) del 1980, un trattato internazionale sulla proibizione o limitazione dell'uso di armi convenzionali ritenute eccessivamente dannose o ad effetto indiscriminato. L'emendamento in questione è stato adottato a Ginevra il 21 dicembre 2001 e rappresenta un aggiornamento agli impegni internazionali dell'Italia in materia di diritto umanitario e controllo degli armamenti. La legge si applica al livello delle relazioni internazionali e vincolerà l'Italia al rispetto dei nuovi standard internazionali stabiliti dall'emendamento. Per i professionisti del settore legale e della pubblica amministrazione, questa normativa rappresenta l'adempimento formale degli obblighi derivanti da trattati internazionali, richiedendo l'implementazione di eventuali misure legislative nazionali coerenti con gli impegni assunti.
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Riferimento normativo
LEGGE 28 aprile 2004, n. 131
Testo normativo
LEGGE n. 131/2004
# LEGGE 28 aprile 2004, n. 131
## Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento all'articolo 1 della
Convenzione sulla proibizione o limitazione dell'uso di alcune armi
convenzionali che possono essere considerate eccessivamente dannose o
aventi effetti indiscriminati (CCW) del 10 ottobre 1980, adottato a
Ginevra il 21 dicembre 2001.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Emendamento all'articolo 1 della Convenzione sulla proibizione o limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate eccessivamente dannose o aventi effetti indiscriminati (CCW) del 10 ottobre 1980, adottato a Ginevra il 21 dicembre 2001.
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La Legge 131/2004 riguarda la ratifica di trattati internazionali in materia di diritto umanitario, controllo degli armamenti convenzionali e Convenzione CCW. Consulenti legali e esperti di diritto internazionale la consultano per comprendere gli obblighi dell'Italia in tema di proibizione di armi ad effetto indiscriminato, compliance normativa internazionale e implementazione di protocolli umanitari nel diritto interno.
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