Legge

Legge 1307/1948

Deroga all'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per il pagamento dell'integrazione e del supplemento d'aggio da corrispondere agli esattori delle imposte dirette.

Pubblicato: 13/11/1948 In vigore dal: 21/10/1948 Documento ufficiale

Cosa prevede la Legge 1307/1948 riguardo al pagamento delle integrazioni di aggio agli esattori delle imposte dirette?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 1307/1948 autorizza aperture di credito fino a 30 milioni di lire per il pagamento delle integrazioni e dei supplementi di aggio dovuti agli esattori delle imposte dirette. Questa norma rappresenta una deroga all'articolo 56 del Regio Decreto 1923 n. 2440, consentendo modalità di pagamento alternative rispetto a quelle ordinariamente previste. La legge si applica specificamente alle integrazioni di aggio previste da due decreti legislativi luogotenenziali del 1944 e 1945, emanati nel periodo post-bellico. In pratica, lo Stato poteva ricorrere a queste aperture di credito solo nel caso in cui non fosse possibile provvedere mediante l'emissione di mandati diretti, rappresentando quindi una soluzione straordinaria e temporanea per regolarizzare i compensi degli esattori.

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Riferimento normativo

LEGGE 21 ottobre 1948, n. 1307

Testo normativo

LEGGE n. 1307/1948 # LEGGE 21 ottobre 1948, n. 1307 ## Deroga all'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per il pagamento dell'integrazione e del supplemento d'aggio da corrispondere agli esattori delle imposte dirette. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico. Per il pagamento delle integrazioni di aggio previste dall' art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 351 , e dall' art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424 , a favore degli esattori delle imposte dirette, sono autorizzate, in deroga all'art. 56, penultimo comma del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e successive modificazioni, aperture di credito per un importo non superiore a lire trenta milioni, sempre che non sia possibile provvedere mediante l'emissione di mandati diretti. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 21 ottobre 1948 EINAUDI DE GASPERI - PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI

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La Legge 1307/1948 riguarda le integrazioni di aggio, i supplementi di compenso e le modalità di pagamento agli esattori delle imposte dirette. È rilevante per comprendere la gestione della riscossione tributaria nel dopoguerra e le deroghe alle procedure ordinarie di pagamento previste dal Regio Decreto 2440/1923. Commercialisti e storici del diritto tributario la consultano per questioni relative alle competenze degli esattori e alle aperture di credito straordinarie autorizzate dallo Stato.

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