Legge

Legge 13/1997

Modifica all'articolo 8 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di ineleggibilita' dei magistrati in caso di scioglimento anticipato delle Camere e di elezioni suppletive.

Pubblicato: 08/02/1997 In vigore dal: 03/02/1997 Documento ufficiale

Quali sono le regole di ineleggibilità per i magistrati in caso di scioglimento anticipato delle Camere e di elezioni suppletive?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 13/1997 modifica l'articolo 8 del Testo Unico sulla elezione della Camera dei deputati, estendendo le regole di ineleggibilità dei magistrati anche ai casi di scioglimento anticipato delle Camere e di elezioni suppletive. La norma riguarda tutti i magistrati, ad eccezione di quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori, che non possono candidarsi nelle circoscrizioni sottoposte alla giurisdizione degli uffici ai quali sono stati assegnati o presso i quali hanno esercitato funzioni nei sei mesi precedenti l'accettazione della candidatura. Per poter essere candidati, i magistrati devono trovarsi in aspettativa al momento dell'accettazione della candidatura. La disposizione prevede inoltre una sanzione per i magistrati candidati non eletti: essi non possono esercitare le loro funzioni per cinque anni nella circoscrizione dove si sono svolte le elezioni, garantendo così una separazione tra funzione giudiziaria e attività politica.

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Riferimento normativo

LEGGE 3 febbraio 1997, n. 13

Testo normativo

LEGGE n. 13/1997 # LEGGE 3 febbraio 1997, n. 13 ## Modifica all'articolo 8 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di ineleggibilita' dei magistrati in caso di scioglimento anticipato delle Camere e di elezioni suppletive. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. All'articolo 8, primo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 , dopo le parole: "I magistrati - esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori -" sono inserite le seguenti: ", anche in caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati e di elezioni suppletive,". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 3 febbraio 1997 SCALFARO PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: FLICK ------------ Nota all'art. 1: - Il testo dell'art. 8 del testo unico recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 , così come modificato dalla presente legge, è il seguente: "Art. 8. - I magistrati - esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori -, anche in caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati e di elezioni suppletive, non sono eleggibili nelle circoscrizioni sottoposte, in tutto o in parte, alla giurisdizione degli uffici ai quali si sono trovati assegnati o presso i quali hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. Non sono in ogni caso eleggibili se, all'atto dell'accettazione della candidatura, non si trovino in aspettativa. I magistrati che sono stati candidati e non sono stati eletti non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni nella circoscrizione nel cui ambito si sono svolte le elezioni".

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La Legge 13/1997 disciplina l'ineleggibilità dei magistrati e rappresenta un importante vincolo per chi ricopre funzioni giudiziarie e intenda candidarsi alle elezioni. La normativa si applica in caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati e di elezioni suppletive, prevedendo incompatibilità territoriale e obbligo di aspettativa. Consulenti legali e studi legali specializzati in diritto amministrativo e costituzionale fanno riferimento a questa legge per valutare la compatibilità tra incarichi giudiziari e candidature elettorali.

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