Quali sono le modifiche introdotte dalla Legge 128/2001 in materia di revoca della sospensione condizionale della pena?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 128/2001 interviene sul sistema della sospensione condizionale della pena, introducendo nuove cause di revoca nel codice penale e nel codice di procedura penale. In particolare, modifica l'articolo 168 del codice penale prevedendo che la sospensione condizionale sia revocata quando sia stata concessa in violazione dell'articolo 164, comma 4 (che vieta di concedere la sospensione più di una volta, salvo specifiche condizioni), oppure quando sia stata concessa ai sensi dell'articolo 444, comma 3 del codice di procedura penale in presenza di cause ostative. La norma riguarda i giudici dell'esecuzione e i magistrati che devono valutare la legittimità della concessione della sospensione condizionale già accordata. In pratica, se emerge che la sospensione è stata concessa in violazione delle regole previste dalla legge, il giudice dell'esecuzione può revocarla anche successivamente, garantendo così il rispetto dei presupposti normativi. Questo rappresenta un rafforzamento dei controlli sulla concessione di benefici penitenziari, in linea con l'obiettivo della legge di tutelare la sicurezza dei cittadini.
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Riferimento normativo
LEGGE 26 marzo 2001, n. 128
Testo normativo
LEGGE n. 128/2001
# LEGGE 26 marzo 2001, n. 128
## Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei
cittadini.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Dopo il secondo comma dell'articolo 168 del codice penale è aggiunto il seguente: "La sospensione condizionale della pena è altresì revocata quando è stata concessa in violazione dell'articolo 164, quarto comma, in presenza di cause ostative. La revoca è disposta anche se la sospensione è stata concessa ai sensi del comma 3 dell'articolo 444 del codice di procedura penale ". 2. Dopo il comma 1 dell'articolo 674 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente: "1-bis. Il giudice dell'esecuzione provvede altresì alla revoca della sospensione condizionale della pena quando rileva l'esistenza delle condizioni di cui al terzo comma dell'articolo 168 del codice penale ". Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10 commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legisiativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell' art. 164, comma 4, del codice penale : "4. La sospensione condizionale della pena non può essere concessa più di una volta. Tuttavia il giudice nell'infliggere una nuova condanna, può disporre la sospensione condizionale qualora la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con la precedente condanna anche per delitto, non superi i limiti stabiliti dall'art. 163". - Si riporta il testo dell'art. 444, comma 3, del codice di procedurta penale: "3. La parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia alla concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non può essere concessa, rigetta la richiesta". - Si riporta il testo dell' art. 674 del codice di procedura penale come modificato dalla legge qui pubblicata: "Art. 674 (Revoca di altri provvedimenti). - 1. La revoca della sospensione condizionale della pena della grazia o dell'amnistia o dell'indulto condizionati e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale è disposta dal giudice dell'esecuzione, qualora non sia stata disposta con la sentenza di condanna per altro reato. 1-bis. Il giudice dell'esecuzione provvede altresì alla revoca della sospensione condizionale della pena quando rileva l'esistenza delle condizioni di cui al comma 3 dell'art. 168 del codice penale ".
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La Legge 128/2001 modifica il regime della sospensione condizionale della pena, revoca della sospensione, articolo 168 codice penale, articolo 164 codice penale, giudice dell'esecuzione, cause ostative, benefici penitenziari e sicurezza dei cittadini. Gli operatori del diritto penale consultano questa normativa per comprendere quando il giudice dell'esecuzione può intervenire sulla sospensione già concessa e quali sono i presupposti per la revoca.
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