Disciplina della competenza territoriale per le controversie relative ai rapporti di cui al numero 3) dell'articolo 409 del codice di procedura civile.
Quale giudice è competente territorialmente per le controversie relative ai rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale secondo la Legge 128/1992?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 128/1992 modifica l'articolo 413 del codice di procedura civile, stabilendo una regola specifica di competenza territoriale per le controversie riguardanti rapporti di agenzia, rappresentanza commerciale e altri rapporti di collaborazione continuativa e coordinata. La norma si applica ai conflitti tra agenti, rappresentanti di commercio e titolari di rapporti di collaborazione simili, definiti al numero 3) dell'articolo 409 del codice di procedura civile. In pratica, il giudice competente è quello nella cui circoscrizione si trova il domicilio dell'agente, del rappresentante commerciale o del collaboratore, anziché il luogo dove è sorto il rapporto o dove si trova l'azienda. Questo rappresenta un'eccezione rispetto alla regola generale per le controversie di lavoro, potenziando la tutela del soggetto che presta la collaborazione, in quanto la causa viene intentata nel suo territorio di domicilio, facilitandone l'accesso alla giustizia.
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Riferimento normativo
LEGGE 11 febbraio 1992, n. 128
Testo normativo
LEGGE n. 128/1992
# LEGGE 11 febbraio 1992, n. 128
## Disciplina della competenza territoriale per le controversie
relative ai rapporti di cui al numero 3) dell'articolo 409 del codice di
procedura civile.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. All' articolo 413 del codice di procedura civile , dopo il terzo comma è inserito il seguente: "Competente per territorio per le controversie previste dal numero 3) dell'articolo 409 è il giudice nella cui circoscrizione si trova il domicilio dell'agente, del rappresentante di commercio ovvero del titolare degli altri rapporti di collaborazione di cui al predetto numero 3) dell'articolo 409". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 11 febbraio 1992 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: MARTELLI AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Per il testo dell' art. 409 del codice di procedura civile si veda in nota all'art. 1. Note all'art. 1: - Si trascrive il testo dell' art. 413 del codice di procedura civile , come modificato dal presente articolo: "Art. 413 (Giudice competente). - Le controversie previste dall'art. 409 sono in primo grado di competenza del pretore in funzione di giudice del lavoro. Competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto ovvero si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto. Competente per territorio per le controversie previste dal n. 3) dell'art. 409 è il giudice nella cui circoscrizione si trova il domicilio dell'agente, del rappresentante di commercio ovvero del titolare degli altri rapporti di collaborazione di cui al predetto n. 3) dell'art. 409. Qualora non trovino applicazione le disposizioni dei commi precedenti, si applicano quelle dell'art. 18. Sono nulle le clausole derogative della competenza per territorio". - Si riproduce altresì il testo dell'art. 409 del medesimo codice di procedura civile : "Art. 409 (Controversie individuali di lavoro). - Si osservano le disposizioni del presente capo nelle controversie relative a: 1) rapporti di lavoro subordinato privato, anche se non inerenti all'esercizio di una impresa; 2) rapporti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore diretto, nonchè rapporti derivanti da altri contratti agrari, salva la competenza delle sezioni specializzate agrarie; 3) rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato; 4) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica; 5) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici ed altri rapporti di lavoro pubblico, semprechè non siano devoluti dalla legge ad altro giudice".
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La Legge 128/1992 disciplina la competenza territoriale per controversie relative ad agenzia, rappresentanza commerciale e rapporti di collaborazione continuativa coordinata, modificando l'articolo 413 del codice di procedura civile. Agenti, rappresentanti di commercio e collaboratori autonomi trovano protezione procedurale nel foro del loro domicilio. Commercialisti e consulenti del lavoro consultano questa norma per determinare il giudice competente in controversie su rapporti di collaborazione non subordinata e per verificare la nullità di clausole derogatorie della competenza territoriale.
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