Legge

Legge 128/1966

Proroga della efficacia dei piani particolareggiati di esecuzione del piano regolatore di Roma e della sua spiaggia, nonche' dell'applicabilita' di alcune norme in materia di espropriazioni e di contributi di miglioria, contenute nel regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1932, n. 355.

Pubblicato: 29/03/1966 In vigore dal: 29/03/1966 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 29 marzo 1966, n. 128

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 128/1966 # DECRETO-LEGGE 29 marzo 1966, n. 128 ## Proroga della efficacia dei piani particolareggiati di esecuzione del piano regolatore di Roma e della sua spiaggia, nonche' dell'applicabilita' di alcune norme in materia di espropriazioni e di contributi di miglioria, contenute nel regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1932, n. 355. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 77, secondo comma, della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare provvedimenti per prorogare l'efficacia dei piani particolareggiati di esecuzione del piano regolatore di Roma, approvato con regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981 , convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1932, n. 355 , e del piano di massima edilizio e di ampliamento della spiaggia di Roma, approvato con regio decreto-legge 13 luglio 1933, n. 1331 , convertito nella legge 21 dicembre 1933, n. 1938 , e successive estensioni e variazioni, nonchè la applicabilità di alcune norme riguardanti le espropriazioni ed i contributi di miglioria contenute nel citato regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981 , e relativa legge di conversione; e ciò al fine di consentire la realizzazione delle opere di urbanizzazione e lo svolgimento dell'attività edilizia, pubblica e privata, nell'ambito dei suddetti piani; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno e per le finanze; Decreta: Art. 1 Le previsioni dei piani particolareggiati di esecuzione del piano regolatore di Roma, approvato con regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981 , convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1932, n. 355 , e del piano di massima edilizio e di ampliamento della spiaggia di Roma, approvato con regio decreto-legge 13 luglio 1933, n. 1331 , convertito nella legge 21 dicembre 1933, n. 1938 , e successive estensioni e variazioni nonchè dei piani particolareggiati della zona industriale istituita con la legge 6 febbraio 1941, n. 345 , e successive modificazioni,hanno efficacia, anche agli effetti della dichiarazione di pubblica utilità, limitatamente alle parti che siano conformi alle linee ed alle prescrizioni di zona del nuovo piano regolatore generale, fino alla approvazione dei piani particolareggiati di esecuzione di detto piano generale, ed in ogni caso non oltre tre anni dalla data della sua approvazione. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N.327 )) . ((3)) Per le espropriazioni occorrenti all'attuazione dei piani particolareggiati di esecuzione di cui ai precedenti commi e per l'imposizione dei relativi contributi di miglioria si applicano gli articoli 4, 5, 6 e 7 11 del regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981 , convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1932, n. 355 . COMMA SOPPRESSO DALLA L. 26 MAGGIO 1966, N. 311 .(2) -------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 26 febbraio 1969, n. 31 ha disposto (con l'art. 1) che il termine di tre anni stabilito dal presente articolo è prorogato fino al 31 dicembre 1972. --------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327 , come modificato dal D.L. 23 novembre 2001, n. 411 , convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463 , ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del comma 2 del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002. Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327 , come modificato dalla L. 1 agosto 2002, n. 166 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del comma 2 del presente articolo dal 30 giugno 2002 al 31 dicembre 2002. Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327 , come modificato dal D.L. 20 giugno 2002, n. 122 , convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del comma 2 del presente articolo dal 31 dicembre 2002 al 30 giugno 2003. Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327 , come modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del comma 2 del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2003.

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Legge 128/1966 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Normative correlate

Legge 154/2026
Misure urgenti per assicurare la continuita' operativa di impianti di interesse…
Legge 153/2026
Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi del…
Legge 152/2026
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 1…
Legge 145/2026
Conversione in legge del decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, recante misure u…
Legge 144/2026
Disposizioni urgenti per la funzionalita' della pubblica amministrazione e degl…
Legge 143/2026
Disposizioni urgenti in materia di obbligo di compostabilita' di determinate ti…
Legge 142/2026
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 1…
Legge 140/2026
Disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti …

Altre normative del 1966

Riordinamento di Istituti tecnici Industriali statali. Decreto del Presidente della Repubblica 1398 Istituzione dell'Istituto d'arte in Roma per la decorazione e l'arredo della chiesa. Decreto del Presidente della Repubblica 1397 Revoca della dichiarazione di zone ad endemia malarica per Comuni della provincia di Gori… Decreto del Presidente della Repubblica 1396 Revoca delle dichiarazioni di zone ad endemia malarica per i Comuni della provincia di En… Decreto del Presidente della Repubblica 1395 Scioglimento del Consorzio fra cooperative di produzione e lavoro "Consorzio regionale sa… Decreto del Presidente della Repubblica 1393 Riordinamento degli istituti tecnici agrari e revisione delle relative tabelle organiche. Decreto del Presidente della Repubblica 1394 Modificazioni allo statuto del Fondo pensioni per il personale del Banco di Roma. Decreto del Presidente della Repubblica 1392 Istituzione degli Istituti tecnici agrari di Nuoro e Palidano. Decreto del Presidente della Repubblica 1391

Altri Legge

Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova c… 139/2026 Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense. (26G00153) 137/2026 Delega al Governo per il sostegno delle attivita' educative e ricreative non formali. (26… 135/2026 Disposizioni in materia di insequestrabilita' delle opere d'arte prestate da Stati esteri… 134/2026 Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alla ulteriore crisi dei m… 133/2026 Istituzione della Giornata nazionale in memoria di 446 italiani internati e deportati dal… 132/2026
Vedi tutti i Legge →