Quali disposizioni transitorie introduce il Decreto-Legge 126/2002 in materia di difesa d'ufficio e procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 126/2002 introduce misure transitorie urgenti per regolamentare la difesa d'ufficio e il patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti di adozione e nei procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni. La norma si applica ai procedimenti disciplinati dalla legge 184/1983 (legge sull'adozione) e ai procedimenti di cui all'articolo 336 del codice civile, riguardando magistrati, avvocati, assistenti sociali e tutti i professionisti coinvolti nella tutela dei minori. In pratica, il decreto stabilisce che, in attesa di una disciplina definitiva sulla difesa d'ufficio, continuino ad applicarsi le disposizioni processuali vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 150/2001, garantendo così la continuità dei procedimenti in corso e la tutela effettiva dei diritti del minore. La proroga delle disposizioni transitorie è fissata al 30 giugno 2003, periodo entro il quale il legislatore doveva emanare una nuova e compiuta disciplina sulla materia.
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Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 1 luglio 2002, n. 126
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 126/2002
# DECRETO-LEGGE 1 luglio 2002, n. 126
## Disposizioni urgenti in materia di difesa d'ufficio e di procedimenti
civili davanti al tribunale per i minorenni.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Vista la legge 28 marzo 2001, n. 149 , che tra l'altro prevede l'istituzione della difesa di ufficio nei procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilità; Visto il decreto-legge 24 aprile 2001, n. 150 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2001, n. 240 , recante disposizioni dirette a disciplinare in via transitoria i procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilità e i procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni di cui all' articolo 336 del codice civile ; Considerato che, in attesa di una compiuta disciplina sulla difesa di ufficio nei procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilità e per la revisione del procedimento per l'adozione dei provvedimenti indicati nell' articolo 336 del codice civile , ai predetti procedimenti devono continuare ad applicarsi le disposizioni processuali vigenti; Ritenuta pertanto la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare le predette disposizioni transitorie per una tutela effettiva dei diritti del minore e per consentire la regolare prosecuzione dei procedimenti in corso; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 giugno 2002; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 (( 1. In via transitoria, fino alla emanazione di una specifica disciplina sulla difesa d'ufficio e sul patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti disciplinati dalla legge 4 maggio 1983, n. 184 , e successive modificazioni, e comunque non oltre il 30 giugno 2003, ai predetti procedimenti e ai relativi giudizi di opposizione continuano ad applicarsi le disposizioni processuali vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 aprile 2001, n. 150 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2001, n. 240 . 2. In via transitoria e fino alla emanazione di nuove disposizioni che regolano i procedimenti di cui all' articolo 336 del codice civile , e comunque non oltre il 30 giugno 2003, ai medesimi procedimenti continuano ad applicarsi le disposizioni processuali vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 aprile 2001, n. 150 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2001, n. 240 ))
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Il Decreto-Legge 126/2002 è il riferimento normativo per chi opera nei procedimenti di adozione, dichiarazione dello stato di adottabilità e provvedimenti ex articolo 336 c.c., disciplinando difesa d'ufficio, patrocinio a spese dello Stato e procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni. Magistrati, avvocati e operatori della giustizia minorile lo consultano per comprendere le disposizioni transitorie, la continuità processuale e la tutela dei diritti del minore nei procedimenti di famiglia.
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