Legge

Legge 125/1993

Validita' del servizio prestato dai magistrati ordinari trattenuti in servizio oltre il settantesimo anno di eta'.

Pubblicato: 28/04/1993 In vigore dal: 24/04/1993 Documento ufficiale

Quali sono gli effetti giuridici ed economici del servizio prestato dai magistrati ordinari trattenuti in servizio oltre il settantesimo anno di età?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 125/1993 interviene per convalidare retroattivamente gli atti e le attività compiuti dai magistrati ordinari che sono stati mantenuti in servizio oltre il limite di età di settant'anni, sulla base di specifici decreti-legge emanati tra febbraio e aprile 1992. La norma si applica ai magistrati che hanno ricevuto l'autorizzazione a proseguire la loro attività giudiziaria oltre il settantesimo anno, previa comunicazione del consenso al Consiglio Superiore della Magistratura. In pratica, la legge dichiara pienamente validi tutti gli atti processuali, le decisioni e le attività amministrative compiute da questi magistrati durante il periodo di trattenimento, eliminando qualsiasi dubbio sulla loro legittimità. Inoltre, riconosce piena validità economica ai periodi di servizio prestati oltre i settant'anni, garantendo che i magistrati interessati ricevano la retribuzione e i benefici previdenziali relativi a tale periodo, con copertura finanziaria attraverso gli ordinari stanziamenti di bilancio dello Stato.

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Riferimento normativo

LEGGE 24 aprile 1993, n. 125

Testo normativo

LEGGE n. 125/1993 # LEGGE 24 aprile 1993, n. 125 ## Validita' del servizio prestato dai magistrati ordinari trattenuti in servizio oltre il settantesimo anno di eta'. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. Restano validi gli atti compiuti e le attività poste in essere dai magistrati ordinari trattenuti in servizio oltre il settantesimo anno di età ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 1 del decreto- legge 1› febbraio 1992, n. 46, e degli articoli 2, comma 2 , e 3, comma 1, dei decreti-legge 4 marzo 1992, n. 205, e 30 aprile 1992, n. 275 . 2. Sono validi a tutti gli effetti economici i periodi di servizio prestati oltre il settantesimo anno dai magistrati ordinari di cui al comma 1. 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte con gli ordinari stanziamenti di bilancio. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Il D.L. n. 46/1992 , recante: "Permanenza in servizio dei magistrati", non è stato convertito in legge in quanto sostituito dal D.L. n. 205/1992 (per il titolo v. nota seguente). Si riporta il testo del relativo art. 1: "Art. 1. - Nell' art. 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 , dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: 'I magistrati sono trattenuti in servizio fino al compimento del settantaduesimo anno di età, purchè comunichino il loro consenso al Consiglio superiore della magistratura almeno sei mesi prima del compimento del settantesimo annò". - I DD. LL. n. 205/1992 e n. 275/1992 , recanti entrambi: "Permanenza in servizio dei magistrati oltre il settantesimo anno di età", non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i comunicati di decadenza sono stati pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 275/1992 e n. 156/1992). Si trascrive il testo del comma 2 dell'art. 2 e del comma 1 dell'art. 3 dei suddetti DD.LL.: D.L. n. 205/1992 : "Art. 2, comma 2. - Il Consiglio superiore provvede alla conferma della destinazione presso l'ufficio giudiziario ove l'interessato già esercita le funzioni o, se si tratta di magistrato che esplica funzioni non collegiali, alla destinazione presso un ufficio collegiale, in soprannumero sui relativi organici, con decorrenza dal settantesimo anno di età". "Art. 3, comma 1. - Dopo l' art. 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 , è aggiunto il seguente: 'Art. 5-bis (Trattenimento in servizio). - I magistrati titolari di uffici direttivi che cessano dalle funzioni per il compimento del settantesimo anno di età sono trattenuti in servizio, con il loro consenso, fino alla immissione in possesso del nuovo titolare e comunque per un periodo non superiore a sei mesi a decorrere dal compimento del settantesimo anno. Il consenso deve essere comunicato al Consiglio superiore della magistratura almeno due mesi prima del compimento del settantesimo anno di età'". D.L. n. 275/1992 : "Art. 2, comma 2. - Il Consiglio superiore provvede alla conferma della destinazione presso l'ufficio giudiziario ove l'interessato già esercita le funzioni. Se si tratta di magistrato che esplica funzioni non collegiali, il Consiglio superiore provvede, con la procedura dei tramutamenti, alla destinazione presso un ufficio collegiale, in soprannumero sui relativi organici e con decorrenza dal settantesimo anno di età". "Art. 3, comma 1. - Dopo l' art. 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 , è aggiunto il seguente: 'Art. 5-bis (Trattenimento in servizio). - I magistrati titolari di uffici direttivi che cessano dalle funzioni per il compimento del settantesimo anno di età sono trattenuti in servizio, con il loro consenso, fino alla immissione in possesso del nuovo titolare e comunque per un periodo non superiore a sei mesi a decorrere dal compimento del settantesimo anno. Il consenso deve essere comunicato al Consiglio superiore della magistratura almeno due mesi prima del compimento del settantesimo anno di età'".

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