Cosa prevede la Legge 124/2008 riguardo alla sospensione dei processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 124/2008 stabilisce che i processi penali nei confronti di quattro figure istituzionali di vertice — il Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato, il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Consiglio dei Ministri — vengono sospesi dal momento dell'assunzione della carica fino alla sua cessazione. La sospensione si applica anche a procedimenti relativi a fatti commessi prima dell'assunzione della carica stessa. Tuttavia, l'imputato o il suo difensore possono rinunciare volontariamente a questa sospensione in qualsiasi momento, e il giudice può comunque procedere all'assunzione di prove non rinviabili. La sospensione non è reiterabile se la stessa persona assume nuovamente la carica nella medesima legislatura, né si applica se la persona assume una diversa carica tra quelle indicate. Nel caso di azione civile, i termini processuali sono dimezzati e il giudice dà precedenza al processo relativo all'azione trasferita. È importante sottolineare che questa legge è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 262 del 2009, pertanto non è più vigente.
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Riferimento normativo
LEGGE 23 luglio 2008, n. 124
Testo normativo
LEGGE n. 124/2008
# LEGGE 23 luglio 2008, n. 124
## Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei
confronti delle alte cariche dello Stato.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Salvi i casi previsti dagli articoli 90 e 96 della Costituzione , i processi penali nei confronti dei soggetti che rivestono la qualità di Presidente della Repubblica, di Presidente del Senato della Repubblica, di Presidente della Camera dei deputati e di Presidente del Consiglio dei Ministri sono sospesi dalla data di assunzione e fino alla cessazione della carica o della funzione. La sospensione si applica anche ai processi penali per fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione. 2. L'imputato o il suo difensore munito di procura speciale può rinunciare in ogni momento alla sospensione. 3. La sospensione non impedisce al giudice, ove ne ricorrano i presupposti, di provvedere, ai sensi degli articoli 392 e 467 del codice di procedura penale , per l'assunzione delle prove non rinviabili. 4. Si applicano le disposizioni dell' articolo 159 del codice penale . 5. La sospensione opera per l'intera durata della carica o della funzione e non è reiterabile, salvo il caso di nuova nomina nel corso della stessa legislatura nè si applica in caso di successiva investitura in altra delle cariche o delle funzioni. 6. Nel caso di sospensione, non si applica la disposizione dell' articolo 75, comma 3, del codice di procedura penale . Quando la parte civile trasferisce l'azione in sede civile, i termini per comparire, di cui all' articolo 163-bis del codice di procedura civile , sono ridotti alla metà, e il giudice fissa l'ordine di trattazione delle cause dando precedenza al processo relativo all'azione trasferita. 7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai processi penali in corso, in ogni fase, stato o grado, alla data di entrata in vigore della presente legge. 8. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. ((1)) La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 23 luglio 2008 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Alfano, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Alfano --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 07 - 19 ottobre 2009, n. 262 (in G.U. 1a s.s. 21/10/2009 n. 42) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.
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La Legge 124/2008 disciplina la sospensione del processo penale per le alte cariche dello Stato, un istituto che riguarda immunità temporanea, privilegio di funzione e diritto di difesa costituzionale. Professionisti del diritto penale e costituzionalisti la consultano per questioni relative a immunità parlamentare, articoli 90 e 96 della Costituzione, e procedura penale nei confronti di organi costituzionali, sebbene sia stata abrogata per incostituzionalità.
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