Interpretazione autentica dell'articolo 4, secondo comma, della legge 3 aprile 1979, n. 122, in materia di procedure per le espropriazioni delle aree destinate alla Seconda universita' di Roma.
Qual è l'ambito di applicazione della Legge 124/1992 riguardante le espropriazioni per la Seconda Università di Roma?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 124/1992 fornisce un'interpretazione autentica dell'articolo 4, secondo comma, della legge 122/1979, chiarendo che le procedure per le espropriazioni e l'esecuzione dell'opera si applicano anche alle espropriazioni già disposte in precedenza sulla base della legge 771/1972. Questa norma riguarda specificamente le aree destinate alla realizzazione della Seconda Università di Roma, oggi denominata Università degli studi di Roma "Tor Vergata". La legge interviene per risolvere ambiguità interpretative e garantire l'applicazione uniforme delle procedure espropriative, indipendentemente dalla data in cui era stata dichiarata la pubblica utilità. In pratica, la norma estende retroattivamente il regime procedurale previsto dalla legge 122/1979 anche agli espropri già avviati sulla base della normativa precedente del 1972, assicurando continuità e coerenza nell'attuazione del progetto universitario. Questo intervento legislativo era necessario per superare eventuali controversie sulla corretta applicazione delle disposizioni procedurali e per accelerare il completamento delle espropriazioni entro i termini fissati (successivamente differiti al 18 aprile 1995).
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
LEGGE 11 febbraio 1992, n. 124
Testo normativo
LEGGE n. 124/1992
# LEGGE 11 febbraio 1992, n. 124
## Interpretazione autentica dell'articolo 4, secondo comma, della
legge 3 aprile 1979, n. 122, in materia di procedure per le
espropriazioni delle aree destinate alla Seconda universita' di Roma.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. L' articolo 4, secondo comma, della legge 3 aprile 1979, n. 122 , si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute per il compimento delle espropriazioni e per l'esecuzione dell'opera si applicano anche alle espropriazioni già disposte sulla base della legge 22 novembre 1972, n. 771 . 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 11 febbraio 1992 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri RUBERTI, Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Visto, il Guardasigilli: MARTELLI AVVERTENZA: Il testo delle note quì pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi quì trascritti. Note all'art. 1: - Il testo dell' art. 4, secondo comma, della legge n. 122/1979 (Realizzazione della seconda Università di Roma e istituzione delle Università statali della Tuscia e di Cassino) è il seguente: "Ferma restando la dichiarazione di pubblica utilità di cui agli articoli 1 e 2, comma primo, della legge 22 novembre 1972, n. 771 , i termini per il compimento delle espropriazioni e per l'esecuzione dell'opera sono fissati allo scadere dei dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge". Il termine previsto dal comma di cui sopra è stato differito al 18 aprile 1995 dall' art. 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 396 . - La legge n. 771/1972 reca: "Istituzione di una seconda università statale in Roma". Con decreto rettorale 8 gennaio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 25 del 31 gennaio 1992, è stata modificata la denominazione dell'università in "Università degli studi di Roma 'Tor Vergatà".
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Legge 124/1992 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
La Legge 124/1992 rappresenta un'interpretazione autentica in materia di procedure espropriative, diritto amministrativo e pubblica utilità, applicabile alle espropriazioni per opere pubbliche universitarie. Professionisti del diritto amministrativo e consulenti di enti pubblici la consultano per chiarimenti su retroattività normativa, dichiarazioni di pubblica utilità e termini procedurali nelle espropriazioni.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics, Microsoft Clarity) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.