Legge Procedimenti

Legge 1239/1957

Modifica degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 929.

Pubblicato: 02/01/1958 In vigore dal: 20/12/1957 Documento ufficiale

Come si calcola la disponibilità di manodopera nelle aziende agricole condotte da coltivatori diretti, mezzadri e coloni secondo la Legge 1239/1957?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 1239/1957 modifica i criteri per il calcolo della disponibilità di manodopera nelle aziende agricole, disciplinando come conteggiare il lavoro dei giovani impiegati nella conduzione del fondo. La norma si applica specificamente alle aziende condotte da coltivatori diretti, mezzadri e coloni parziari, categorie tipiche dell'agricoltura italiana del dopoguerra. La legge stabilisce che i ragazzi tra i 14 e i 16 anni effettivamente occupati nella conduzione del fondo per l'intera annata agraria devono essere conteggiati come mezza unità lavorativa (sia di uomo che di donna, a seconda del sesso), mentre quelli tra i 16 e i 18 anni contano per il 75 per cento di un'unità lavorativa. Questo criterio è rilevante per determinare la capacità produttiva dell'azienda, per il calcolo di contributi previdenziali e per valutazioni fiscali relative al reddito agrario, aspetti fondamentali per commercialisti e consulenti che operano nel settore agricolo.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

LEGGE 20 dicembre 1957, n. 1239

Testo normativo

LEGGE n. 1239/1957 # LEGGE 20 dicembre 1957, n. 1239 ## Modifica degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 929. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Il n. 4) dell' art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 929 , ratificato con legge 17 maggio 1952, n. 621 , è sostituito dal seguente: "4) i criteri per il calcolo delle disponibilità di mano d'opera delle aziende condotte da coltivatori diretti e da mezzadri e coloni parziari, considerando i ragazzi effettivamente occupati nella conduzione del fondo per tutta l'annata agraria dai 14 ai 16 anni per mezza unità lavorativa di uomo o di donna, secondo il sesso, dai 16 ai 18 per il 75 per cento".

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Legge 1239/1957 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

La Legge 1239/1957 riguarda il calcolo della manodopera agricola, le unità lavorative e la determinazione della capacità produttiva nelle aziende condotte da coltivatori diretti, mezzadri e coloni parziari. È uno strumento essenziale per professionisti che devono quantificare il reddito agrario, applicare i contributi previdenziali agricoli e valutare la consistenza aziendale secondo la normativa tributaria del settore primario.

Normative correlate

Decreto Legislativo 149/2026
Disposizioni in materia di ordinamento della giurisdizione tributaria. (26G0017…
Decreto Legislativo 141/2026
Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia di ademp…
Decreto Legislativo 128/2026
Attuazione della delega di cui all'articolo 19-bis della legge 5 marzo 2024, n.…
Regolamento UE 1751/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1751 della Commissione, del 20 luglio 2026,…
Regolamento UE 1471/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1471 della Commissione, del 3 luglio 2026, …
Provvedimento AdE 50/2017
Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale cui sono riconosciuti i bene…
Interpello AdE 13/2024
Concordato preventivo biennale – imprenditore individuale – acquisto d'azienda …
Legge 26/2026
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n.…

Altre normative del 1957

Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Mant… Decreto del Presidente della Repubblica 1512 Pareggiamento della scuola di canto del Liceo musicale di Messina. Decreto del Presidente della Repubblica 1511 Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto tecnico commerciale statale … Decreto del Presidente della Repubblica 1510 Istituzione di un Istituto professionale di Stato per il turismo in Roma. Decreto del Presidente della Repubblica 1509 Autorizzazione all'accettazione della donazione di 10 dipinti disposta a favore dello Sta… Decreto del Presidente della Repubblica 1507 Trasformazione della Cassa scolastica della Scuola tecnica industriale statale "Margarito… Decreto del Presidente della Repubblica 1508 Istituzione in Piedimonte d'Alife, dal 1° ottobre 1957, di un Istituto tecnico agrario st… Decreto del Presidente della Repubblica 1505 Istituzione in Piacenza, dal 1° ottobre 1957, di un Istituto tecnico agrario statale. Decreto del Presidente della Repubblica 1506

Altri Legge

Misure urgenti per assicurare la continuita' operativa di impianti di interesse strategic… 154/2026 Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova c… 153/2026 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107, recant… 152/2026 Conversione in legge del decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, recante misure urgenti in … 145/2026 Disposizioni urgenti per la funzionalita' della pubblica amministrazione e degli enti ter… 144/2026 Disposizioni urgenti in materia di obbligo di compostabilita' di determinate tipologie di… 143/2026
Vedi tutti i Legge →