Estensione delle provvidenze di cui alla legge 3 gennaio 1963, n. 4, ai fabbricati rurali danneggiati o distrutti dai terremoti verificatisi negli anni 1960 e 1961 nelle province di Terni, Perugia e Rieti e nel secondo semestre del 1961 nella provincia di Firenze e provvidenze per i comuni terremotati della regione marchigiana.
LEGGE n. 1232/1967
# LEGGE 2 dicembre 1967, n. 1232
## Estensione delle provvidenze di cui alla legge 3 gennaio 1963, n. 4,
ai fabbricati rurali danneggiati o distrutti dai terremoti
verificatisi negli anni 1960 e 1961 nelle province di Terni, Perugia
e Rieti e nel secondo semestre del 1961 nella provincia di Firenze e
provvidenze per i comuni terremotati della regione marchigiana.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Le provvidenze disposte dalla legge 3 gennaio 1963, n. 4 , con riferimento all' articolo 1, lettera g), della legge 3 aprile 1955, n. 279 , sono estese ai fabbricati rurali danneggiati o distrutti dai terremoti verificatisi nelle province di Terni, Perugia e Rieti negli anni 1960 e 1961 e nella provincia di Firenze nel secondo semestre del 1961.
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