Legge

Legge 123/1992

Sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto. Modifiche al testo delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448.

Pubblicato: 19/02/1992 In vigore dal: 05/02/1992 Documento ufficiale

Cosa prevede la Legge 123/1992 in materia di sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto nei procedimenti a carico di minorenni?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 123/1992 introduce nell'ordinamento italiano, specificamente nel processo penale minorile, la possibilità di pronunciare una sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto. Questa norma si applica ai procedimenti penali a carico di imputati minorenni e rappresenta un'eccezione al proseguimento del procedimento quando ricorrono determinate condizioni. In pratica, il pubblico ministero può chiedere al giudice di archiviare il procedimento durante le indagini preliminari qualora risulti la tenuità del fatto e l'occasionalità del comportamento, e quando l'ulteriore corso del procedimento pregiudica le esigenze educative del minorenne. Il giudice decide in camera di consiglio, sentendo il minorenne, i genitori e la persona offesa dal reato. Questa disposizione riflette l'orientamento del diritto minorile verso finalità rieducative piuttosto che puramente sanzionatorie, privilegiando l'interesse del minore quando il fatto è di scarsa rilevanza. Contro la sentenza di non luogo a procedere possono proporre appello sia il minorenne che il procuratore generale presso la corte di appello.

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Riferimento normativo

LEGGE 5 febbraio 1992, n. 123

Testo normativo

LEGGE n. 123/1992 # LEGGE 5 febbraio 1992, n. 123 ## Sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto. Modifiche al testo delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. Dopo l'articolo 26 del testo delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 , è inserito il seguente: "Art. 27 (Sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto ). - 1. Durante le indagini preliminari, se risulta la tenuità del fatto e l'occasionalità del comportamento, il pubblico ministero chiede al giudice sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto quando l'ulteriore corso del procedimento pregiudica le esigenze educative del minorenne. 2. Sulla richiesta il giudice provvede in camera di consiglio sentiti il minorenne e l'esercente la potestà dei genitori, nonchè la persona offesa dal reato. Quando non accoglie la richiesta il giudice dispone con ordinanza la restituzione degli atti al pubblico ministero. 3. Contro la sentenza possono proporre appello il minorenne e il procuratore generale presso la corte di appello. La corte di appello decide con le forme previste dall' articolo 127 del codice di procedura penale e, se non conferma la sentenza, dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero. 4. Nell'udienza preliminare, nel giudizio direttissimo e nel giudizio immediato, il giudice pronuncia di ufficio sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, se ricorrono le condizioni previste dal comma 1". AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: - Si trascrive il testo dell' art. 127 del codice di procedura penale : "Art. 127 (Procedimento in camera di consiglio). - 1. Quando si deve procedere in camera di consiglio, il giudice o il presidente del collegio fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori. L'avviso è comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta. Se l'imputato è privo di difensore, l'avviso è dato a quello di ufficio. 2. Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono essere presentate memorie in cancelleria. 3. Il pubblico ministero, gli altri destinatari dell'avviso nonchè i difensori sono sentiti se compaiono. Se l'interessato è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne fa richiesta, deve essere sentito prima del giorno dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo. 4. L'udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato o del condannato che ha chiesto di essere sentito personalmente e che non sia detenuto o internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice. 5. Le disposizioni dei commi 1, 3 e 4 sono previste a pena di nullità. 6. L'udienza si svolge senza la presenza del pubblico. 7. Il giudice provvede con ordinanza comunicata o notificata senza ritardo ai soggetti indicati nel comma 1, che possono proporre ricorso per cassazione. 8. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza, a meno che il giudice che l'ha emessa disponga diversamente con decreto motivato. 9. L'inammissibilità dell'atto introduttivo del procedimento è dichiarata dal giudice con ordinanza, anche senza formalità di procedura, salvo che sia altrimenti stabilito. Si applicano le disposizioni dei commi 7 e 8. 10. Il verbale di udienza è redatto soltanto in forma riassuntiva a norma dell'art. 140 comma 2". La Corte costituzionale, con sentenza 28 novembre-3 dicembre 1990, n. 529 ( pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 5 dicembre 1990 , 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 10 dell'articolo soprariportato nella parte in cui dopo la parola "redatto" prevede "soltanto" anzichè "di regola".

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