Legge
Legge 1225/1967
Modifiche alla normativa circa l'autorizzazione per la inserzione di numeri telefonici in guide, annuari, eccetera.
Riferimento normativo
LEGGE 22 novembre 1967, n. 1225
Testo normativo
LEGGE n. 1225/1967
# LEGGE 22 novembre 1967, n. 1225
## Modifiche alla normativa circa l'autorizzazione per la inserzione di
numeri telefonici in guide, annuari, eccetera.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico. Gli articoli 219, 220, 221, 222 del codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645 , sono sostituiti dai seguenti: Art. 219. - "La pubblicazione, sotto qualsiasi forma, la vendita e la distribuzione degli elenchi degli abbonati alle reti telefoniche urbane o di guide telefoniche per determinate zone o di estratti sono riservate esclusivamente all'esercente del servizio telefonico, il quale dovrà pubblicare, ogni anno, gli elenchi dei propri abbonati". Art. 220. - "La pubblicazione, sotto qualsiasi forma, la vendita e la distribuzione dell'elenco generale di tutti gli abbonati della Repubblica o di guide telefoniche generali o di estratti sono riservate esclusivamente al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che vi provvederà direttamente, oppure per concessione ad uno degli istituti di previdenza sottoposti alla sua vigilanza e tutela. I concessionari dei servizi telefonici sono obbligati a fornire i dati e le notizie necessarie nei modi e nei termini stabiliti dal Ministero". Art. 221. - "È consentito l'inserimento in guide turistiche o commerciali, annuari e albi professionali di numeri telefonici corrispondenti a persone ed enti in detti elenchi nominati, semprechè gli elenchi medesimi non consistano in meri estratti delle pubblicazioni indicate nei precedenti articoli 219 e 220". Art. 222. - "Chiunque pubblica, vende o distribuisce comunque appagamento o gratuitamente elenchi di abbonati al telefono, sotto qualsiasi forma o denominazione, o altre pubblicazioni in contravvenzione alle disposizioni degli articoli 219 e 220, è punito con l'ammenda fino a lire 400.000. Le pubblicazioni suddette sono soggette a sequestro ovunque si trovino anche se non ancora poste in vendita o in distribuzione". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 22 novembre 1967 SARAGAT MORO - SPAGNOLLI - COLOMBO - REALE - CORONA Visto, il Guardasigilli: REALE
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