Legge

Legge 122/1999

Proroga dei termini per l'emanazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali.

Pubblicato: 07/05/1999 In vigore dal: 05/05/1999 Documento ufficiale

Qual è l'oggetto della Legge 122/1999 e quali termini vengono prorogati?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 122/1999 è una norma di carattere procedurale che proroga i termini per l'emanazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali. In particolare, estende di sei mesi ulteriori i termini già precedentemente prorogati dalla Legge 191/1998, che a sua volta aveva modificato la Legge 352/1997. La norma riguarda il Governo della Repubblica e i suoi organi competenti (Ministero per i beni culturali e ambientali, Consiglio dei Ministri, Consiglio di Stato), nonché le Commissioni parlamentari competenti che devono esprimere pareri sullo schema del testo unico. In pratica, questa legge consente al Governo di disporre di ulteriore tempo per coordinare, riordinare e semplificare tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di beni culturali e ambientali in un unico decreto legislativo, procedimento che richiede consultazioni parlamentari e pareri di organi amministrativi. L'aspetto rilevante è che si tratta di una proroga tecnica finalizzata a garantire una migliore qualità del lavoro di coordinamento normativo, senza modificare i principi e i criteri direttivi già stabiliti dalla legge delega originaria.

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Riferimento normativo

LEGGE 5 maggio 1999, n. 122

Testo normativo

LEGGE n. 122/1999 # LEGGE 5 maggio 1999, n. 122 ## Proroga dei termini per l'emanazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. I termini di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352 , come prorogati dal comma 6-bis dell'articolo 12 della legge 15 maggio 1997, n. 127 , introdotto dall' articolo 2, comma 25, della legge 16 giugno 1998, n. 191 , sono ulteriormente prorogati di sei mesi. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali dlela Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - L' art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352 , recante: "Disposizioni sui beni culturali", così recita: "Art. 1 (Testo unico delle norme in materia di beni culturali). - 1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico nel quale siano riunite e coordinate tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di beni culturali e ambientali. Con l'entrata in vigore del testo unico sono abrogate tutte le previgenti disposizioni in materia che il Governo indica in allegato al medesimo testo unico. 2. Nella predisposizione del testo unico di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: a) possono essere inserite nel testo unico le disposizioni legislative vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nonchè quelle che entreranno in vigore nei sei mesi successivi; b) alle disposizioni devono essere apportate esclusivamente le modificazioni necessarie per il loro coordinamento formale e sostanziale, nonchè per assicurare il riordino e la semplificazione dei procedimenti. 3. Lo schema di testo unico è trasmesso, entro sette mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinchè le competenti commissioni parlamentari esprimano il loro parere. Si applica la procedura di cui all' art. 14, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 . 4. Il testo unico potrà essere aggiornato, entro tre anni dalla data della sua entrata in vigore, con la medesima procedura di cui ai commi 1, 2 e 3. 5. Il testo unico è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, udito il Consiglio di Stato, il cui parere è espresso entro quarantacinque giorni dalla trasmissione del relativo schema. 6. Per la stesura del testo da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei Ministri, il Ministro per i beni culturali e ambientali può avvalersi dell'opera di enti, di istituti universitari, nonchè di esperti, particolarmente qualificati nel settore, mediante affidamento di incarichi di studio; al relativo onere si provvede mediante utilizzazione delle risorse disponibili nell'ambito degli ordinari capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali. - Il comma 6-bis dell'art. 12 della legge 15 maggio 1997, n. 127 , introdotto dall' art. 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191 , recante "Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127 , nonchè norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica", così recita: "6-bis. I termini di cui al comma 1 , al comma 2, lettera a) , e al comma 3 dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352 , sono prorogati di sei mesi". Data a Roma, addì 5 maggio 1999 SCALFARO D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Melandri, Ministro per i beni e le attività culturali Visto, il Guardasigilli: Diliberto

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La Legge 122/1999 riguarda la proroga dei termini per l'emanazione di un testo unico in materia di beni culturali e ambientali, secondo la procedura di delegazione legislativa prevista dalla Legge 352/1997. Professionisti del diritto amministrativo e consulenti che operano nel settore dei beni culturali consultano questa norma per comprendere i tempi di coordinamento normativo, il ruolo delle commissioni parlamentari e la procedura di approvazione del Consiglio dei Ministri e del Consiglio di Stato.

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