Legge

Legge 122/1993

Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa.

Pubblicato: 27/04/1993 In vigore dal: 26/04/1993 Documento ufficiale

Quali sono le fattispecie penali e le sanzioni accessorie previste dal Decreto-Legge 122/1993 in materia di discriminazione razziale, etnica, nazionale e religiosa?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 122/1993 modifica la legge 654/1975 introducendo norme penali specifiche contro la discriminazione e l'odio razziale, etnico, nazionale e religioso. La normativa punisce con reclusione fino a tre anni chi diffonde idee fondate sulla superiorità razziale o etnica, oppure incita a commettere atti di discriminazione per questi motivi. Più grave è la sanzione (da sei mesi a quattro anni) per chi incita o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Il decreto vieta inoltre qualsiasi organizzazione, associazione, movimento o gruppo che abbia tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per questi motivi, punendo con reclusione da sei mesi a quattro anni chi vi partecipa o presta assistenza, e da uno a sei anni chi li promuove o dirige. Oltre alla pena detentiva, il tribunale può disporre sanzioni accessorie quali: obbligo di prestare attività non retribuita a favore della collettività, obbligo di rientrare in abitazione entro orari prefissati, sospensione della patente e del passaporto, e divieto di partecipazione a propaganda elettorale per almeno tre anni.

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Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 26 aprile 1993, n. 122

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 122/1993 # DECRETO-LEGGE 26 aprile 1993, n. 122 ## Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di apportare integrazioni e modifiche alla normativa vigente in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa, allo scopo di apprestare più efficaci strumenti di prevenzione e repressione dei fenomeni di intolleranza e di violenza di matrice xenofoba o antisemita; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 aprile 1993; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno e di grazia e giustizia; EMANA il seguente decreto-legge: Art. 1 Discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi 1. L' articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654 , è sostituito dal seguente: "Art. 3. - ((1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell'attuazione della disposizione dell'articolo 4 della convenzione, è punito: a) con la reclusione sino a tre anni chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi)) . 2. ((CAPOVERSO SOPPRESSO DALLA L. 25 GIUGNO 1993, N. 205 )) . ((3. È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni)) . ((1- bis. Con la sentenza di condanna per uno dei reati previsti dall' articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654 , o per uno dei reati previsti dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962 , il tribunale può altresì disporre una o più delle seguenti sanzioni accessorie: a) obbligo di prestare un'attività non retribuita a favore della collettività per finalità sociali o di pubblica utilità, secondo le modalità stabilite ai sensi del comma 1- ter; b) obbligo di rientrare nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora entro un'ora determinata e di non uscirne prima di altra ora prefissata, per un periodo non superiore ad un anno; c) sospensione della patente di guida, del passaporto e di documenti di identificazione validi per l'espatrio per un periodo non superiore ad un anno, nonchè divieto di detenzione di armi proprie di ogni genere; d) divieto di partecipare, in qualsiasi forma, ad attività di propaganda elettorale per le elezioni politiche o amministrative suc- cessive alla condanna, e comunque per un periodo non inferiore a tre anni. 1-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro di grazia e giustizia determina, con proprio decreto, le modalità di svolgimento dell'attività non retribuita a favore della collettività di cui al comma 1- bis, lettera a). 1-quater. L'attività non retribuita a favore della collettività, da svolgersi al termine dell'espiazione della pena detentiva per un periodo massimo di dodici settimane, deve essere determinata dal giudice con modalità tali da non pregiudicare le esigenze lavorative, di studio o di reinserimento sociale del condannato. 1-quinquies. Possono costituire oggetto dell'attività non retribuita a favore della collettività: la prestazione di attività lavorativa per opere di bonifica e restauro degli edifici danneggiati, con scritte, emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654 ; lo svolgimento di lavoro a favore di organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, quali quelle operanti nei confronti delle persone handicappate, dei tossicodipendenti, degli anziani o degli extracomunitari; la prestazione di lavoro per finalità di protezione civile, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, e per altre finalità pubbliche individuate con il decreto di cui al comma 1-ter. 1-sexies. L'attività può essere svolta nell'ambito e a favore di strutture pubbliche o di enti ed organizzazioni privati)) .

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