Erogazione da parte dello Stato della somma di lire un miliardo per far fronte alle anticipazioni, recuperabili, a carico dei Comuni, a favore degli ospedali civili gestiti da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, riconosciute ai sensi della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni ed integrazioni.
LEGGE n. 1209/1951
# LEGGE 4 novembre 1951, n. 1209
## Erogazione da parte dello Stato della somma di lire un miliardo per
far fronte alle anticipazioni, recuperabili, a carico dei Comuni, a
favore degli ospedali civili gestiti da istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza, riconosciute ai sensi della legge 17 luglio
1890, n. 6972, e successive modificazioni ed integrazioni.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 La spesa di lire dodici miliardi autorizzata dallo art. 7 del decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 36 , recante norme sulla riscossione delle rette di spedalità, elevato a lire tredici miliardi per effetto della legge 28 luglio 1950, n. 712 , è ulteriormente elevata a lire quattordici miliardi.
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