Legge
Legge 120/1985
Modificazioni del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernenti l'inquadramento dei professori associati.
Riferimento normativo
LEGGE 4 aprile 1985, n. 120
Testo normativo
LEGGE n. 120/1985
# LEGGE 4 aprile 1985, n. 120
## Modificazioni del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382, concernenti l'inquadramento dei professori associati.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico Gli inquadramenti di coloro che abbiano conseguito il giudizio di idoneità a professore associato nelle tornate, successive alla prima, dei giudizi di idoneità previsti dall' articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , possono essere disposti anche nel corso dell'anno accademico. L'inquadramento in ruolo decorre dalla data della delibera della facoltà interessata. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 4 aprile 1985 PERTINI CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI NOTE Nota all'articolo unico, primo comma: - Il testo dell' art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , come modificato dall' art. 1 della legge 13 agosto 1984, n. 478 , è il seguente: "Art. 51 - Giudizio di idoneità. - I giudizi sono espressi, per ciascun raggruppamento di discipline, da apposite commissioni nazionali composte da tre professori ordinari o straordinari e formate con le modalità stabilite nel precedente art. 45. Ove il numero dei concorrenti alla prova idoneativa per un determinato raggruppamento disciplinare superi le 80 unità, si provvederà alla costituzione di più commissioni. I concorrenti saranno distribuiti nelle commissioni in parti uguali, per sorteggio. La commissione deposita la relazione conclusiva entro quattro mesi dalla data della sua prima convocazione. L'approvazione degli atti avviene con decreto del Ministro della pubblica istruzione, previo parere del Consiglio universitario nazionale. Essa può essere anche parziale allorchè i rilievi siano scindibili e non investano l'intero procedimento. Il giudizio è inteso ad accertare l'idoneità scientifica e didattica del candidato ad assumere le funzioni di professore associato. Esso è basato sulla valutazione dei titoli scientifici presentati dal candidato e della attività didattica da lui svolta nella valutazione saranno tenuti in considerazione i giudizi formulati dalle facoltà sull'attività didattica e sulle funzioni svolte dai candidati. Sui singoli candidati vengono formulate motivate relazioni scritte attestanti l'attività scientifica e didattica da loro svolta. Tali relazioni vengono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Coloro che hanno presentato domanda di ammissione ai giudizi di idoneità nella prima tornata e non hanno superato il giudizio possono presentare domanda di ammissione alla seconda tornata di giudizi di idoneità. Le domande devono contenere l'esplicito impegno ad osservare, in caso di giudizio positivo, le norme in materia di tempo pieno, di tempo definito e di incompatibilità previste nel presente decreto. Per i giudizi di idoneità di coloro che intendono essere associati presso la Scuola superiore per interpreti e traduttori di Trieste, la commissione è integrata con la nomina di due esperti nominati con il decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale, in una rosa di quattro nominativi di persone altamente qualificate per i servizi di interpretazione e di traduzione di organizzazioni internazionali, proposta dalla Scuola superiore. Il giudizio è basato prevalentemente sulla capacità professionale nel campo specifico, dimostrata anche nell'espletamento dell'attività didattica presso la scuola ed è integrato da una prova didattica. Le stesse disposizioni sull'integrazione delle commissioni con esperti valgono per i concorsi a posti di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore universitario. I professori associati e i ricercatori universitari restano definitivamente assegnati alla scuola e non possono essere trasferiti ad altra università o scuola".
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