Legge Procedimenti

Legge 1187/1959

Modifica all'art. 105 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128.

Pubblicato: 19/01/1960 In vigore dal: 24/12/1959 Documento ufficiale

Cosa stabilisce la Legge 1187/1959 riguardo alle ispezioni degli ufficiali giudiziari?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 1187/1959 modifica le modalità di svolgimento delle ispezioni periodiche e straordinarie presso gli uffici degli ufficiali giudiziari, introducendo una maggiore flessibilità organizzativa. La norma si applica a tutti gli uffici degli ufficiali giudiziari, compresi quelli unici, e riguarda direttamente l'amministrazione della giustizia e il controllo sulla corretta gestione di questi uffici. La legge prevede che le ispezioni possono essere condotte dai magistrati ispettori da soli oppure con l'assistenza di un cancelliere ispettore o di un ufficiale giudiziario della Corte di cassazione o di appello, previa autorizzazione dell'ispettore generale. Una novità importante è che anche i cancellieri ispettori possono procedere autonomamente alle ispezioni, senza necessaria presenza di magistrati. Questo rappresenta un aspetto rilevante per l'organizzazione interna della magistratura, poiché consente una distribuzione più efficiente dei compiti ispettivi e una maggiore snellezza nei controlli amministrativi sugli uffici giudiziari.

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Riferimento normativo

LEGGE 24 dicembre 1959, n. 1187

Testo normativo

LEGGE n. 1187/1959 # LEGGE 24 dicembre 1959, n. 1187 ## Modifica all'art. 105 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico. Il terzo comma dell'art. 105 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128 , ferme restando le altre disposizioni dello stesso articolo, è sostituito dai commi seguenti: "Alle ispezioni periodiche e straordinarie al servizio degli ufficiali giudiziari, anche quando si tratti di uffici unici, procedono i magistrati ispettori da soli o con l'assistenza, autorizzata dall'ispettore generale, di un cancelliere ispettore o di un ufficiale giudiziario addetto alla Corte di cassazione o alla Corte di appello. Alle stesse ispezioni possono procedere da soli anche i cancellieri ispettori". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 24 dicembre 1959 GRONCHI SEGNI - GONELLA Visto, il Guardasigilli: GONELLA

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La Legge 1187/1959 modifica l'articolo 105 della legge 1128/1951 e riguarda le ispezioni amministrative presso gli uffici giudiziari, magistrati ispettori, cancellieri ispettori e ufficiali giudiziari. È un riferimento normativo importante per chi opera nell'amministrazione della giustizia e nel controllo degli uffici giudiziari, disciplinando le competenze ispettive e le modalità organizzative delle verifiche amministrative.

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