Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 aprile 2002, n. 68, recante disposizioni urgenti per il settore zootecnico e per la lotta agli incendi boschivi.
Cosa stabilisce la Legge 118/2002 e quali settori regola?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 118/2002 è una legge di conversione che trasforma in legge ordinaria il decreto-legge 68/2002, emanato in via d'urgenza il 19 aprile 2002. Questa normativa affronta due ambiti principali: il settore zootecnico e la lotta agli incendi boschivi, introducendo disposizioni urgenti ritenute necessarie dal Governo per gestire situazioni critiche in questi comparti. La legge mantiene validi tutti gli atti e i provvedimenti già adottati sulla base del precedente decreto-legge 4/2002, garantendo continuità giuridica e salvaguardando gli effetti già prodottisi. L'entrata in vigore è fissata al giorno successivo della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, quindi con efficacia immediata. Per gli operatori del settore zootecnico e per le amministrazioni competenti in materia forestale, questa legge rappresenta il quadro normativo stabile che sostituisce la natura provvisoria del decreto-legge, conferendo carattere definitivo alle misure di emergenza adottate.
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Riferimento normativo
LEGGE 18 giugno 2002, n. 118
Testo normativo
LEGGE n. 118/2002
# LEGGE 18 giugno 2002, n. 118
## Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 aprile
2002, n. 68, recante disposizioni urgenti per il settore zootecnico e
per la lotta agli incendi boschivi.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Il decreto-legge 19 aprile 2002, n. 68 , recante disposizioni urgenti per il settore zootecnico e per la lotta agli incendi boschivi, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4 . 3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 18 giugno 2002 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali Sirchia, Ministro della salute Visto, il Guardasigilli: Castelli
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La Legge 118/2002 è il riferimento normativo per chi opera nel settore zootecnico e nella gestione forestale, disciplinando misure urgenti in materia di allevamento e prevenzione incendi boschivi. Aziende agricole, enti forestali e amministrazioni pubbliche consultano questa normativa per comprendere gli obblighi in materia di zootecnia e protezione del patrimonio boschivo, nonché per verificare la validità degli atti amministrativi adottati durante il periodo di vigenza del decreto-legge.
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