Legge Agevolazioni

Legge 1154/1960

Modificazioni e proroga di norme relative alle agevolazioni tributarie a favore della piccola proprieta' contadina e dei territori montani.

Pubblicato: 24/10/1960 In vigore dal: 05/10/1960 Documento ufficiale

Quali esenzioni fiscali prevede la Legge 1154/1960 per la piccola proprietà contadina e quali sono i termini di applicazione?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 1154/1960 prolunga e modifica le agevolazioni tributarie già concesse per favorire la formazione e l'arrotondamento della piccola proprietà contadina. In particolare, estende le esenzioni fiscali previste dalla Legge 604/1954 (e successive modifiche) e dall'articolo 36 della Legge 991/1952 (anch'essa modificata) oltre i termini di scadenza originariamente fissati. Questo significa che gli atti notarili e gli adempimenti relativi all'acquisizione e all'ampliamento di piccoli fondi agricoli continuano a beneficiare di esenzioni dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale anche dopo le date limite inizialmente previste. La norma riguarda direttamente i piccoli agricoltori, i proprietari terrieri e i notai che rogitano questi atti, rappresentando un incentivo strutturale per lo sviluppo della proprietà coltivatrice diretta. Per i commercialisti e i consulenti fiscali, è rilevante verificare se i clienti agricoli possono ancora beneficiare di queste esenzioni nelle operazioni di compravendita o permuta di terreni, controllando la qualificazione come "piccola proprietà contadina" secondo i criteri stabiliti dalle leggi richiamate.

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Riferimento normativo

LEGGE 5 ottobre 1960, n. 1154

Testo normativo

LEGGE n. 1154/1960 # LEGGE 5 ottobre 1960, n. 1154 ## Modificazioni e proroga di norme relative alle agevolazioni tributarie a favore della piccola proprieta' contadina e dei territori montani. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Le esenzioni fiscali concesse per gli atti posti in essere per la formazione e l'arrotondamento della piccola proprietà contadina di cui alla legge 6 agosto 1954, n. 604 , modificata con la legge 1 febbraio 1956, n. 53 , e quelle concesse con l' art. 36 della legge 25 luglio 1952, n. 991 , modificata con l'articolo unico della legge 13 gennaio 1955, n. 21 , e con la legge 26 marzo 1956, n. 266 , si applicheranno anche dopo la scadenza prevista nelle leggi sopra richiamate.

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La Legge 1154/1960 disciplina le esenzioni fiscali per atti di formazione della piccola proprietà contadina, incidendo su imposte di registro, ipotecaria e catastale. Commercialisti e notai devono conoscere questa normativa per applicare correttamente le agevolazioni tributarie nelle compravendite di fondi agricoli e negli atti di arrotondamento fondiario, verificando il permanere dei requisiti di piccolo proprietario coltivatore diretto.

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