Quali sono gli importi e le modalità di versamento della partecipazione finanziaria italiana alla Global Environment Facility secondo la Legge 114/1992?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 114/1992 autorizza l'Italia a partecipare finanziariamente alla Global Environment Facility (GEF), un meccanismo istituito presso la Banca Mondiale per affrontare problematiche ambientali globali. La normativa riguarda lo Stato italiano e le sue risorse pubbliche destinate a due fondi specifici: l'Ozone Trust Fund (OTF) e il Global Environment Trust Fund (GET). Per l'OTF, l'Italia si impegna a versare complessivamente 7.620.945 dollari USA in tre rate annuali uguali di 2.540.315 dollari ciascuna negli anni 1991, 1992 e 1993. Per il GET, il contributo è fissato in 35 miliardi di lire per il 1991, mentre per gli anni 1992 e 1993 l'importo sarà determinato in base alle effettive necessità comunicate dalla Banca Mondiale, comunque non superando il limite massimo di 35 miliardi di lire annui. Questa legge rappresenta un impegno internazionale dell'Italia verso la protezione ambientale, in particolare per quanto riguarda la riduzione delle sostanze che danneggiano lo strato di ozono (Protocollo di Montreal) e altre iniziative ambientali globali.
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Riferimento normativo
LEGGE 31 gennaio 1992, n. 114
Testo normativo
LEGGE n. 114/1992
# LEGGE 31 gennaio 1992, n. 114
## Partecipazione finanziaria italiana alla Global Environment
Facility e al Protocollo di Montreal.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla Global Envi- ronment Facility, istituita nell'ambito della Banca Mondiale, e costituita da un Ozone Trust Fund (OTF) e da un Global Environment Trust Fund (GET). 2. Il contributo all'Ozone Trust Fund (OTF) è stabilito in dollari USA 7.620.945, da erogare in tre rate uguali di dollari 2.540.315 ciascuna negli anni 1991, 1992, 1993. 3. Il contributo al Global Environment Trust Fund (GET) è stabilito per il primo anno, 1991, in lire 35 miliardi mentre per i due anni successivi, 1992 e 1993, esso sarà determinato sulla base delle effettive necessità e richieste da parte della Banca Mondiale, nella sua qualità di amministratore del GET, e comunque contenuto nel limite massimo di lire 35 miliardi per ciascun anno.
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La Legge 114/1992 disciplina la partecipazione finanziaria italiana a organismi internazionali ambientali, specificamente Global Environment Facility, Ozone Trust Fund e Global Environment Trust Fund. È rilevante per chi segue le spese pubbliche destinate a cooperazione internazionale, contributi a istituzioni sovranazionali e impegni derivanti da protocolli ambientali internazionali come il Protocollo di Montreal.
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