Quali sono gli obblighi dei comuni in materia di piantumazione di alberi in seguito alla nascita di un neonato?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 113/1992 impone ai comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti di piantare un albero nel proprio territorio entro sei mesi dalla registrazione anagrafica di ogni neonato residente e di ogni minore adottato. L'obbligo rientra negli indirizzi del piano forestale nazionale e rappresenta un contributo al miglioramento ambientale urbano. Il termine di sei mesi è calcolato considerando il periodo migliore per la piantumazione e può essere differito in caso di avversità stagionali o gravi ragioni tecniche. L'ufficio anagrafico comunale deve fornire al richiedente informazioni dettagliate sulla tipologia dell'albero e sul luogo di piantumazione entro il medesimo termine. I comuni possono inoltre stabilire procedure di piantumazione finanziate da cittadini, imprese o associazioni per finalità celebrative o commemorative, alleggerendo così gli oneri pubblici.
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Riferimento normativo
LEGGE 29 gennaio 1992, n. 113
Testo normativo
LEGGE n. 113/1992
# LEGGE 29 gennaio 1992, n. 113
## Obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero per
ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. In attuazione degli indirizzi definiti nel piano forestale nazionale, i comuni ((con popolazione superiore a 15.000 abitanti)) provvedono, ((entro sei mesi)) dalla registrazione anagrafica di ogni neonato residente ((e di ciascun minore adottato)) , a porre a dimora un albero nel territorio comunale. ((Il termine si applica tenendo conto del periodo migliore per la piantumazione. La messa a dimora può essere differita in caso di avversità stagionali o per gravi ragioni di ordine tecnico. Alle piantumazioni di cui alla presente legge non si applicano le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio , di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , salvo che il sito su cui si realizza l'intervento sia sottoposto a vincolo monumentale)) . ((2. Entro il termine di cui al comma 1, l'ufficio anagrafico comunale fornisce informazioni dettagliate circa la tipologia dell'albero e il luogo dove l'albero è stato piantato alla persona che ha richiesto la registrazione anagrafica. Il comune stabilisce una procedura di messa a dimora di alberi quale contributo al miglioramento urbano i cui oneri siano posti a carico di cittadini, imprese od associazioni per finalità celebrative o commemorative)) 3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno emana disposizioni per l'attuazione della norma di cui al comma 2.
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La Legge 113/1992 disciplina gli obblighi amministrativi dei comuni in materia di verde pubblico e sostenibilità ambientale, interessando direttamente la gestione del bilancio comunale e le spese di investimento. Professionisti che operano in ambito urbanistico, ambientale e amministrativo consultano questa norma per comprendere i vincoli normativi sulla piantumazione, le procedure catastali correlate e le modalità di finanziamento attraverso contributi privati.
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