Legge

Legge 113/1955

Modificazioni alla legge 30 giugno 1952, n. 774, e costituzione di societa' previste dal Codice civile e proroghe per l'entrata in esercizio del naviglio di cabotaggio.

Pubblicato: 30/03/1955 In vigore dal: 19/03/1955 Documento ufficiale

Riferimento normativo

LEGGE 19 marzo 1955, n. 113

Testo normativo

LEGGE n. 113/1955 # LEGGE 19 marzo 1955, n. 113 ## Modificazioni alla legge 30 giugno 1952, n. 774, e costituzione di societa' previste dal Codice civile e proroghe per l'entrata in esercizio del naviglio di cabotaggio. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico. Gli articoli 4 e 9 della legge 30 giugno 1952, n. 774 , sono sostituiti dai seguenti: Art. 4. - Ove i singoli proprietari non raggiungano colla demolizione almeno 1000 tonnellate di stazza lorda, devono raggrupparsi a pena di decadenza nei termini che saranno stabiliti dal Ministro per la marina mercantile, per poter ottenere i benefici per la costruzione di almeno una nave da 500 tonnellate di stazza lorda. Il Ministro per la marina mercantile può autorizzare che i componenti del raggruppamento stesso si costituiscano in una delle società previste dal vigente Codice civile , conferendo alla stessa la proprietà di tutte le carature della nave. Il Ministro, nel concedere l'autorizzazione di cui al precedente comma, può disporre che nell'atto costitutivo delle società sia fatto divieto ai soci di cedere le azioni (o le quote), per un periodo di quattro anni, senza il preventivo benestare del Ministero della marina mercantile. Art. 9. - Entro sei mesi dalla data del provvedimento di ammissione i proprietari dovranno, a pena di decadenza dai benefici, esibire al Ministero della marina mercantile i documenti comprovanti la avvenuta demolizione delle navi da demolire e l'avvenuto inizio della nuova costruzione. Nessun pagamento di contributo potrà essere effettuato prima che sia stata eseguita la totale demolizione delle navi. Le navi ammesse ai benefici della presente legge devono entrare in esercizio entro 30 mesi dalla loro impostazione. Ove l'entrata in esercizio non avvenga nel termine sopraindicato, il Ministro per la marina mercantile ha facoltà di prorogare il termine stesso, qualora sia provato dagli interessati con elementi e documenti certi che il ritardo non è ad essi imputabile. Le domande ed i documenti per la liquidazione ed il pagamento del saldo del contributo dovranno essere presentate, a pena di decadenza, entro sei mesi dall'entrata in esercizio della nave. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 19 marzo 1955 EINAUDI SCELBA - TREMELLONI - TAMBRONI Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO

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