Legge

Legge 112/2016

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare. (16G00125)

Pubblicato: 24/06/2016 In vigore dal: 22/06/2016 Documento ufficiale

Quali sono le finalità della Legge 112/2016 e a chi si applica?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 112/2016 è una normativa italiana volta a garantire assistenza, cura e protezione alle persone con disabilità grave che non hanno sostegno familiare. Si applica specificamente a coloro che hanno perso entrambi i genitori o che non ricevono da loro un adeguato supporto genitoriale, e la disabilità non deve derivare da invecchiamento naturale o patologie senili. La legge mira a favorire l'inclusione sociale e l'autonomia di queste persone, evitando l'istituzionalizzazione attraverso misure integrate nel progetto individuale previsto dalla legge 328/2000.

Un aspetto rilevante è che la legge non sostituisce gli interventi già previsti dalla legislazione vigente in materia di disabilità, ma si aggiunge ad essi. La normativa prevede anche disposizioni fiscali e civilistiche per facilitare erogazioni private, polizze assicurative, trust e fondi speciali costituiti da soggetti privati e enti del Terzo settore a favore di persone con disabilità grave. Lo stato di disabilità grave viene accertato secondo le modalità della legge 104/1992.

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Riferimento normativo

LEGGE 22 giugno 2016, n. 112

Testo normativo

LEGGE n. 112/2016 # LEGGE 22 giugno 2016, n. 112 ## Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare. (16G00125) La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Finalità 1. La presente legge, in attuazione dei principi stabiliti dagli articoli 2 , 3 , 30 , 32 e 38 della Costituzione , dagli articoli 24 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dagli articoli 3 e 19, con particolare riferimento al comma 1, lettera a), della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18 , è volta a favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità. 2. La presente legge disciplina misure di assistenza, cura e protezione nel superiore interesse delle persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perchè gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonchè in vista del venir meno del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l'esistenza in vita dei genitori. Tali misure, volte anche ad evitare l'istituzionalizzazione, sono integrate, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, nel progetto individuale di cui all' articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328 , nel rispetto della volontà delle persone con disabilità grave, ove possibile, dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi. Lo stato di disabilità grave, di cui all' articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 , è accertato con le modalità indicate all'articolo 4 della medesima legge. Restano comunque salvi i livelli essenziali di assistenza e gli altri interventi di cura e di sostegno previsti dalla legislazione vigente in favore delle persone con disabilità. 3. La presente legge è volta, altresì, ad agevolare le erogazioni da parte di soggetti privati, la stipula di polizze di assicurazione e la costituzione di trust, di vincoli di destinazione di cui all' articolo 2645-ter del codice civile e di fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario anche a favore di enti del Terzo settore iscritti nella sezione enti filantropici del Registro Unico Nazionale del Terzo settore o, che operano prevalentemente nel settore della beneficenza di cui all'articolo 5, lettere a) o u) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 , in favore di persone con disabilità grave, secondo le modalità e alle condizioni previste dagli articoli 5 e 6 della presente legge. (1)(2) ((7)) -------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 , ha disposto (con l'art. 104, comma 2) che "Le disposizioni del titolo X, salvo quanto previsto dal comma 1, si applicano agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'articolo 101, comma 10, e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del predetto Registro". ------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 , convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172 , nel modificare l' art. 104, comma 2, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 5-sexies, comma 1) che "L'articolo 104 del codice di cui al decreto legislativo 2 agosto 2017, n. 117 , si interpreta nel senso che i termini di decorrenza indicati nei commi 1 e 2 valgono anche ai fini dell'applicabilità delle disposizioni fiscali che prevedono corrispondentemente modifiche o abrogazioni di disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017 ". ------------- AGGIORNAMENTO (7) Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 , come modificato dal D.L. 17 giugno 2025, n. 84 , ha disposto (con l'art. 104, comma 2) che "Le disposizioni del titolo X, salvo quanto previsto dal comma 1, si applicano agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025".

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La Legge 112/2016 disciplina misure di assistenza per persone con disabilità grave prive di sostegno familiare, integrando interventi nel progetto individuale secondo la legge 328/2000 e la legge 104/1992. La normativa facilita trust, vincoli di destinazione ex articolo 2645-ter del codice civile, fondi speciali e erogazioni da parte di enti del Terzo settore iscritti nel Registro Unico Nazionale, con rilevanti implicazioni fiscali per donazioni, polizze assicurative e pianificazione patrimoniale.

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