Legge

Legge 112/2011

Istituzione dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza. (11G0154)

Pubblicato: 19/07/2011 In vigore dal: 12/07/2011 Documento ufficiale

Qual è lo scopo della Legge 112/2011 e quali sono le caratteristiche principali dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 112/2011 istituisce l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, un organo indipendente con il compito di tutelare i diritti e gli interessi dei minori in Italia. L'Autorità opera in conformità alle principali convenzioni internazionali, in particolare la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo (New York 1989), la Convenzione europea sui diritti umani (Roma 1950) e la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli (Strasburgo 1996). L'ente gode di autonomia amministrativa completa, senza vincoli gerarchici, e possiede poteri propri di organizzazione per svolgere le sue funzioni. La creazione di questa Autorità rappresenta un impegno dello Stato italiano nel garantire la piena attuazione dei diritti dei minori, allineandosi agli standard internazionali e alle norme costituzionali nazionali. L'Autorità garante funge da organo di controllo e tutela, operando in modo indipendente dalle altre amministrazioni pubbliche per assicurare che le politiche e le azioni dello Stato rispettino gli interessi superiori del minore.

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Riferimento normativo

LEGGE 12 luglio 2011, n. 112

Testo normativo

LEGGE n. 112/2011 # LEGGE 12 luglio 2011, n. 112 ## Istituzione dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza. (11G0154) La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga la seguente legge: Art. 1 Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza 1. Al fine di assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età, in conformità a quanto previsto dalle convenzioni internazionali, con particolare riferimento alla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176 , di seguito denominata: «Convenzione di New York», alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848 , e alla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77 , nonchè dal diritto dell'Unione europea e dalle norme costituzionali e legislative nazionali vigenti, è istituita l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominata «Autorità garante», che esercita le funzioni e i compiti ad essa assegnati dalla presente legge, con poteri autonomi di organizzazione, con indipendenza amministrativa e senza vincoli di subordinazione gerarchica. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Il testo della legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 giugno 1991, n. 135, S.O. - Il testo della legge 4 agosto 1955, n. 848 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 settembre 1955, n. 221. - Il testo della legge 20 marzo 2003, n. 77 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996; è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 2003, n. 91, S.O.

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La Legge 112/2011 è il riferimento normativo per la tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, basandosi su convenzioni internazionali come la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, la CEDU e gli standard europei di protezione dei minori. Operatori del settore sociale, avvocati specializzati in diritto minorile e amministrazioni pubbliche consultano questa legge per questioni riguardanti l'interesse superiore del minore, l'autonomia amministrativa degli organi di garanzia e l'implementazione dei diritti fondamentali dell'infanzia.

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