Legge

Legge 110/2025

Misure urgenti per il commissariamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e per il finanziamento dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesu'. (25G00122)

Pubblicato: 01/08/2025 In vigore dal: 01/08/2025 Documento ufficiale

Quali sono le misure previste dal Decreto-Legge 110/2025 per il commissariamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e quali poteri assume il commissario?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 110/2025 interviene sulla gestione dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) in una situazione di vacanza degli organi dirigenti, causata dalle dimissioni del Direttore generale e dalla scadenza del Presidente e del Consiglio di amministrazione. La norma nomina un commissario straordinario che, dal momento dell'insediamento fino al 31 dicembre 2025, assume tutti i poteri ordinari e straordinari attribuiti dal Statuto dell'Agenzia al Presidente, al Direttore generale e al Consiglio di amministrazione, i quali decadono automaticamente. Il commissario deve essere scelto tra esperti di riconosciuta competenza in diritto sanitario, organizzazione, programmazione, gestione e finanziamento del servizio sanitario, anche esterni alla pubblica amministrazione, e può mantenere altri incarichi se compatibili secondo il decreto legislativo 39/2013. Il compenso del commissario è determinato con decreto ministeriale e corrisponde a quello percepito dal Direttore generale dell'Agenzia, senza generare nuovi oneri per la finanza pubblica. Questa misura è stata adottata per garantire la continuità operativa dell'Agenzia, che svolge un ruolo strategico nei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza, dalla telemedicina al Portale della Trasparenza fino alla piattaforma nazionale delle liste d'attesa.

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Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 1 agosto 2025, n. 110

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 110/2025 # DECRETO-LEGGE 1 agosto 2025, n. 110 ## Misure urgenti per il commissariamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e per il finanziamento dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesu'. (25G00122) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione ; Visto l' articolo 32 della Costituzione ; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 15; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell' articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 »; Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266 , recante «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell' art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 », e, in particolare, l'articolo 5 con il quale è stata istituita l'Agenzia per i servizi sanitari nazionali; Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» e, in particolare, l'articolo 1, commi 34 e 34-bis; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115 , recante «Completamento del riordino dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, a norma degli articoli 1 e 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59 »; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 , recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)» e, in particolare, l'articolo 2, comma 357, con il quale l'Agenzia per i servizi sanitari regionali ha assunto la denominazione di Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali; Visto il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 , concernente «Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell' articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183 », e, in particolare, il capo III relativo al riordino dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali; Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 , recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», e, in particolare, l'articolo 12, comma 15-decies; Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 , recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»; Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 , recante «Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell' articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190 »; Visto il decreto del Ministro della salute 26 giugno 2023, recante «Approvazione dello statuto dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, ai sensi dell' articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 » pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali; Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 21 gennaio 2015, con il quale è stata determinata l'indennità annua lorda onnicomprensiva da corrispondere al Direttore generale dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali; Considerato che gli organi dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali sono privi dei titolari a seguito delle dimissioni del Direttore generale, della scadenza del Presidente e del Consiglio di amministrazione; Considerata la complessa procedura per la ricomposizione degli organi tale da ingenerare una potenziale situazione di incertezza nell'operatività dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali che svolge un ruolo chiave di vitale importanza in progetti strategici legati al Piano nazionale di ripresa e resilienza, dalla telemedicina al Portale della Trasparenza, fino alla piattaforma nazionale delle liste d'attesa; Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure finalizzate ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa svolta dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali nella attività di supporto tecnico-operativo alle politiche statali e regionali di governo del sistema sanitario, all'organizzazione dei servizi relativi alle prestazioni assistenziali e alla formazione nonchè al potenziamento della digitalizzazione dei servizi e dei processi in sanità; Ritenuto necessario, pertanto, di procedere alla nomina di un commissario straordinario che svolga le competenze del Presidente, del Direttore generale e del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, fino al 31 dicembre 2025; Considerata altresì la necessità e l'urgenza di destinare risorse finanziarie all'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù per lo svolgimento delle funzioni e delle attività assistenziali proprie; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 luglio 2025; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Disposizioni urgenti per disciplinare il commissariamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è nominato un commissario straordinario per l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. 2. Il commissario assume, per il periodo in cui è in carica, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che lo Statuto dell'Agenzia attribuisce al Presidente, al Direttore generale e al Consiglio di amministrazione, che decadono all'atto dell'insediamento del commissario. Il mandato del commissario cessa il 31 dicembre 2025. 3. Il commissario è scelto tra esperti di riconosciuta competenza ((in materia di diritto sanitario e di organizzazione)) , programmazione, gestione e finanziamento del servizio sanitario, anche estranei alla pubblica amministrazione. Qualora il commissario, al momento della nomina, abbia altro incarico in corso, può continuare a svolgerlo per la durata del mandato di cui al comma 2, ((se esso non è incompatibile ai sensi del decreto)) legislativo 8 aprile 2013, n. 39. 4. Al commissario è corrisposto un compenso determinato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pari al compenso percepito dal Direttore generale dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. 5. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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Il Decreto-Legge 110/2025 riguarda il commissariamento straordinario dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) e rappresenta un intervento urgente in materia di governance sanitaria e continuità amministrativa. Professionisti del settore sanitario e della pubblica amministrazione consultano questa norma per comprendere i poteri del commissario, le modalità di nomina, i requisiti di competenza richiesti e le implicazioni sulla gestione ordinaria e straordinaria dell'Agenzia, nonché le disposizioni sulla compatibilità degli incarichi secondo la normativa anticorruzione.

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