Legge

Legge 11/2012

Modifiche all'articolo 173 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di uso di apparecchi radiotelefonici durante la guida. (12G0024)

Pubblicato: 21/02/2012 In vigore dal: 13/02/2012 Documento ufficiale

Quali sono le modifiche introdotte dalla Legge 11/2012 all'articolo 173 del Codice della Strada in materia di uso di apparecchi radiotelefonici durante la guida?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 11/2012 ha modificato l'articolo 173 del decreto legislativo 285/1992 (Codice della Strada) eliminando un'eccezione precedentemente prevista. Nello specifico, sono state soppresse le parole che escludevano dall'applicazione del divieto di uso di apparecchi radiotelefonici durante la marcia i conducenti dei veicoli adibiti ai servizi delle strade, delle autostrade e al trasporto di persone in conto terzi. Questa modifica ha esteso il divieto in modo più uniforme a tutte le categorie di conducenti, con rare eccezioni limitate ai soli conducenti dei veicoli delle Forze armate, dei Corpi di polizia e di quelli indicati all'articolo 138, comma 11. La norma consente comunque l'uso di apparecchi a viva voce o con auricolare, purché il conducente abbia adeguata capacità uditiva e non sia necessario l'uso delle mani. Le sanzioni amministrative per violazione prevedono il pagamento di una somma da 152 a 608 euro, con possibile sospensione della patente da uno a tre mesi in caso di recidiva entro due anni.

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Riferimento normativo

LEGGE 13 febbraio 2012, n. 11

Testo normativo

LEGGE n. 11/2012 # LEGGE 13 febbraio 2012, n. 11 ## Modifiche all'articolo 173 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di uso di apparecchi radiotelefonici durante la guida. (12G0024) La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. All'articolo 173, comma 2, del nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , e successive modificazioni, le parole: «, nonchè per i conducenti dei veicoli adibiti ai servizi delle strade, delle autostrade ed al trasporto di persone in conto terzi» sono soppresse. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 13 febbraio 2012 NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Severino Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Il testo dell' art. 173 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada ), come modificato dalla presente legge, è il seguente: «(Testo applicabile fino al 18 gennaio 2013) Art. 173 (Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida). - 1. Il titolare di patente di guida o di certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori al quale, in sede di rilascio o rinnovo della patente o del certificato stessi, sia stato prescritto di integrare le proprie deficienze organiche e minorazioni anatomiche o funzionali per mezzo di lenti o di determinati apparecchi, ha l'obbligo di usarli durante la guida. 2. È vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle Forze armate e dei Corpi di cui all'art. 138, comma 11, e di polizia. È consentito l'uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purchè il conducente abbia adeguata capacità uditiva ad entrambe le orecchie che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani. 3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 76 a euro 306. 3-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 152 a euro 608. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, qualora lo stesso soggetto compia un'ulteriore violazione nel corso di un biennio. (Testo applicabile dal 19 gennaio 2013) Art. 173 (Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida). - 1. Il titolare di patente di guida al quale, in sede di rilascio o rinnovo della patente stessa, sia stato prescritto di integrare le proprie deficienze organiche e minorazioni anatomiche o funzionali per mezzo di lenti o di determinati apparecchi, ha l'obbligo di usarli durante la guida. 2. È vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle Forze armate e dei Corpi di cui all'art. 138, comma 11, e di polizia. È consentito l'uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purchè il conducente abbia adeguata capacità uditiva ad entrambe le orecchie che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani. 3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 76 a euro 306. 3-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 152 a euro 608. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, qualora lo stesso soggetto compia un'ulteriore violazione nel corso di un biennio.».

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La Legge 11/2012 modifica il Codice della Strada in materia di divieto di uso di apparecchi radiotelefonici durante la guida, eliminando eccezioni per conducenti professionali e uniformando gli obblighi di sicurezza stradale. Consulenti aziendali e responsabili della sicurezza del lavoro devono considerare questa normativa per le flotte aziendali, il trasporto persone e i servizi stradali, poiché incide su sanzioni amministrative, responsabilità civile e politiche di compliance aziendale.

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