Legge

Legge 109/1993

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, concernente attuazione della direttiva CEE n. 76/160, relativa alla qualita' delle acque di balneazione.

Pubblicato: 15/04/1993 In vigore dal: 13/04/1993 Documento ufficiale

Quali modifiche apporta il Decreto-Legge 109/1993 ai limiti di qualità delle acque di balneazione previsti dal DPR 470/1982?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 109/1993 introduce una deroga temporanea (massimo tre anni) ai valori limite di ossigeno disciolto nelle acque di balneazione, consentendo alle Regioni di fissare parametri compresi tra il 50% e il 170% del valore di saturazione, anziché rispettare rigidamente i limiti originari del DPR 470/1982. Questa flessibilità si applica alle acque destinate alla balneazione pubblica ed è subordinata alla condizione che il superamento dei limiti dipenda da fenomeni naturali che non comportino rischi per la salute umana. La norma riguarda principalmente le amministrazioni regionali, gli enti gestori delle acque balneabili e i servizi di controllo sanitario. In pratica, le Regioni devono adottare contemporaneamente un programma di sorveglianza per il monitoraggio delle alghe potenzialmente pericolose, secondo i criteri stabiliti dal Ministero della Sanità. I risultati di questi controlli devono essere inclusi nella relazione annuale sullo stato delle acque di balneazione presentata al Parlamento entro il 31 marzo di ogni anno, garantendo trasparenza e tracciabilità dei dati ambientali e sanitari.

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Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 13 aprile 1993, n. 109

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 109/1993 # DECRETO-LEGGE 13 aprile 1993, n. 109 ## Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, concernente attuazione della direttiva CEE n. 76/160, relativa alla qualita' delle acque di balneazione. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di apportare talune modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470 , relative alla completa attuazione della direttiva CEE n. 76/160 ed alla disciplina dei limiti in materia di qualità delle acque di balneazione, anche in base alle facoltà previste dalla predetta direttiva; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 aprile 1993; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'ambiente, della marina mercantile e per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali; EMANA il seguente decreto-legge: Art. 1 1. In attesa di una revisione della normativa di recepimento della direttiva CEE n. 76/160 e comunque per non oltre un triennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i valori limite, espressi in percento di quello di saturazione del parametro ossigeno disciolto, di cui al punto 11) dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470 , con provvedimento regionale possono essere compresi, per il giudizio di idoneità delle acque alla balneazione, fra 50 e 170. 2. Il provvedimento regionale di cui al comma 1 è subordinato all'accertamento che il superamento dei valori limite, di cui al punto 11) dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 1982 , ((dipenda da fenomeni che non comportino danni per la salute umana)) . 3. La regione, nell'ambito delle proprie competenze ed a valere sulle ordinarie disponibilità di bilancio, adotta un programma di sorveglianza per la rilevazione di alghe aventi possibili implicazioni igienico-sanitarie, contemporaneamente al provvedimento di cui al comma 1, sulla base dei criteri indicati nel decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente, in data 17 giugno 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 27 giugno 1988 . ((3- bis. I risultati dei programmi di sorveglianza di cui al comma 3 sono parte della relazione sullo stato delle acque di balneazione, di cui all' articolo 13 della direttiva n. 76/160/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1975 , che il Ministro della sanità presenta al Parlamento entro il 31 marzo di ciascun anno)) .

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