Legge
Legge 108/1974
Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale.
Riferimento normativo
LEGGE 3 aprile 1974, n. 108
Testo normativo
LEGGE n. 108/1974
# LEGGE 3 aprile 1974, n. 108
## Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del
nuovo codice di procedura penale.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un nuovo testo del codice di procedura penale , udito il parere di una commissione composta da dodici deputati e dodici senatori nominati dai Presidenti delle rispettive assemblee; da quattro magistrati designati dal Consiglio superiore della magistratura, di cui tre rispettivamente in servizio, quali giudicanti o requirenti, presso la Corte di cassazione, la corte d'appello, il tribunale ed uno in servizio presso la pretura; da quattro professori ordinari di diritto penale o di diritto processuale, e uno di diritto costituzionale, designati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione; da quattro avvocati designati dal Consiglio nazionale forense; da due membri designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dei quali uno appartenente alla giustizia militare, di grado equiparato a consigliere di cassazione, ed uno appartenente all'Avvocatura dello Stato, di qualifica non inferiore a sostituto avvocato dello Stato; da quattro membri designati dal Ministro per la grazia e giustizia. La commissione collabora con il Governo nella emanazione del nuovo testo del codice di procedura penale , esprimendo parere sul complesso degli articoli relativi ad ogni singolo istituto e da ultimo sul testo completo. I membri non parlamentari della commissione sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia. La commissione è assistita da una segreteria costituita e nominata dal Ministro per la grazia e giustizia. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 5 maggio 1976, n. 199 ha disposto (con l'art. 1) che il termine stabilito dall' art. 1 della legge 3 aprile 1974, n. 108 , contenente delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale , è prorogato di un anno.
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