Proroga ((delle missioni internazionali delle forze
armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni
1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle
Nazioni Unite, nonche' degli interventi di cooperazione allo sviluppo
e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione)). Misure urgenti
antipirateria. (11G0148)
Quali sono gli obiettivi e le autorizzazioni di spesa previsti dal Decreto-Legge 107/2011 per le missioni internazionali e le iniziative di cooperazione?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 107/2011, emanato il 12 luglio 2011, rappresenta un provvedimento urgente che autorizza la prosecuzione e l'estensione delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia italiane, nonché interventi di cooperazione allo sviluppo. Il decreto si applica a tutte le operazioni di stabilizzazione economica, sociale e umanitaria condotte dall'Italia in Afghanistan e Pakistan, oltre a misure di contrasto alla pirateria marittima. Riguarda direttamente il Ministero degli affari esteri, il Ministero della difesa e le Forze armate, ma ha implicazioni anche per le organizzazioni non governative che operano in queste aree. In pratica, il decreto autorizza stanziamenti specifici: 10.800.000 euro per iniziative di cooperazione in Afghanistan dal 1° luglio al 31 dicembre 2011, più 1.000.000 euro per la partecipazione ai fondi fiduciari NATO. Le attività operative includono sostegno sanitario ed educativo, supporto istituzionale, sviluppo della piccola e media impresa nelle aree di frontiera, e supporto ai media locali. Aspetto rilevante è l'istituzione della "Casa della società civile" a Kabul come centro culturale e la possibilità per il Ministero degli affari esteri di reclutare personale presso la sede di cooperazione italiana ad Herat.
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Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 12 luglio 2011, n. 107
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 107/2011
# DECRETO-LEGGE 12 luglio 2011, n. 107
## Proroga <em><strong>((delle missioni internazionali delle forze
armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni
1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle
Nazioni Unite, nonche' degli interventi di cooperazione allo sviluppo
e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione))</strong></em>. Misure urgenti
antipirateria. (11G0148)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Visto il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9 , recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonchè delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia; Viste le risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) sulla situazione in Libia, adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la prosecuzione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione e la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia alle missioni internazionali; Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare l'attuazione, da parte italiana, delle misure previste dalle citate risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, nonchè degli interventi di cooperazione tecnica con la Repubblica di Panama nel settore della sicurezza; Ritenuta infine la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte al contrasto del fenomeno della pirateria, al fine di garantire la sicurezza di navigazione del naviglio commerciale nazionale; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 luglio 2011; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri degli affari esteri, della difesa, dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Iniziative in favore dell'Afghanistan 1. Per iniziative di cooperazione in favore dell'Afghanistan è autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di ((euro 10.800.000)) ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49 , come determinati dalla Tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220 e di euro 1.000.000 per la partecipazione italiana al Fondo fiduciario della NATO destinato al sostegno dell'esercito nazionale afghano e al fondo NATO -Russia Council per l'Afghanistan. 2. È autorizzata, a decorrere dal 1°luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la partecipazione dell'Italia ad una missione di stabilizzazione economica, sociale e umanitaria in Afghanistan e Pakistan al fine di fornire sostegno al Governo afghano e al Governo pakistano nello svolgimento delle attività prioritarie nell'ambito del processo di sviluppo e consolidamento delle istituzioni locali e nell'assistenza alla popolazione. Per l'organizzazione della missione si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, relativa alle iniziative di cooperazione. 3. Nell'ambito degli obiettivi e delle finalità individuate nel corso dei colloqui internazionali e in particolare nella Conferenza dei donatori dell'area, le attività operative della missione sono finalizzate alla realizzazione di iniziative concordate con il Governo pakistano ed afgano e destinate, tra l'altro: a) al sostegno al settore sanitario ed educativo; b) al sostegno istituzionale e tecnico; c) al sostegno della piccola e media impresa, con particolare riguardo all'area di frontiera tra il Pakistan e l'Afghanistan; d) al sostegno dei mezzi di comunicazione locali. 4. Il Ministero degli affari esteri identifica le misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni non governative che intendano operare in Pakistan e in Afghanistan per fini umanitari. ((Nell'ambito di tali misure si provvede, altresì, alla realizzazione di una "Casa della società civile" a Kabul, quale centro culturale per lo sviluppo di rapporti tra l'Italia e l'Afghanistan, anche al fine di sviluppare gli esiti della conferenza regionale di cui all' articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30 )) . 5. A valere sulla autorizzazione di spesa di ((euro 10.800.000)) di cui al comma 1, il Ministero degli affari esteri può inviare o reclutare in loco personale presso la sede della cooperazione italiana ad Herat, sotto il coordinamento dell'Unità tecnica locale, di cui all' articolo 13 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 , istituita alle dipendenze della Ambasciata d'Italia a Kabul. 6. Nell'ambito delle operazioni internazionali di gestione delle crisi, per le esigenze operative e di funzionamento dell'Ufficio della NATO Senior Civilian Representative a Herat, è autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 24.000.
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Il Decreto-Legge 107/2011 disciplina le missioni internazionali, la cooperazione allo sviluppo, l'attuazione delle Risoluzioni ONU 1970 e 1973 sulla Libia, e le misure antipirateria. Professionisti della pubblica amministrazione e esperti di diritto internazionale lo consultano per comprendere autorizzazioni di spesa, stanziamenti per operazioni di stabilizzazione, partecipazione a fondi fiduciari NATO e interventi umanitari in zone di crisi.
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