Quali sono le disposizioni della Legge 107/2002 riguardanti gli esami di Stato per i laureati secondo l'ordinamento universitario previgente?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 107/2002 è una norma urgente emanata il 10 giugno 2002 per regolare l'accesso alle professioni durante il periodo di transizione tra il vecchio ordinamento universitario e la riforma universitaria introdotta dal DM 509/1999. La norma si applica ai possessori di titoli universitari conseguiti prima della riforma e garantisce loro la possibilità di sostenere esami di Stato coerenti con il loro percorso formativo. In pratica, consente ai laureati del vecchio ordinamento di svolgere le prove degli esami di Stato per l'anno 2002 e 2003 secondo le regole previgenti, per professioni come ingegnere, architetto, agronomo, biologo, chimico, geologo, psicologo, attuario e assistente sociale. La norma prevede anche esenzioni specifiche, come quella per gli assistenti sociali provenienti dalla sezione B dell'albo, che sono esentati dalla seconda prova scritta per l'accesso alla sezione A, limitatamente agli esami del 2002. Questo decreto rappresenta una misura transitoria per evitare discriminazioni tra i laureati dei due ordinamenti e garantire loro uno sbocco professionale immediato.
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Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 10 giugno 2002, n. 107
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 107/2002
# DECRETO-LEGGE 10 giugno 2002, n. 107
## Disposizioni urgenti in materia di accesso alle professioni.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare ai possessori dei titoli universitari conseguiti nell'ambito dell'ordinamento previgente alla riforma universitaria la possibilità di sostenere esami di Stato coerenti con il percorso formativo svolto, nonchè di assicurare uno sbocco professionale immediato ai possessori dei nuovi titoli universitari nelle materie economiche; Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare il regolare svolgimento delle prove selettive per l'accesso alle scuole di specializzazione per le professioni legali nell'anno accademico 2002-2003, nonchè di prorogare gli organi degli ordini professionali interessati fino all'emanazione delle relative disposizioni regolamentari, al fine di garantire che nelle prossime elezioni sia assicurata una adeguata rappresentatività di tutti gli iscritti; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 giugno 2002; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 (( 1. I possessori dei titoli conseguiti secondo l'ordinamento previgente alla riforma recata dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e ai relativi decreti attuativi, svolgono le prove degli esami di Stato, indetti per l'anno 2002 e per l'anno 2003, per le professioni di dottore agronomo e dottore forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere e psicologo, secondo l'ordinamento previgente al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 )) 2. Coloro i quali provengono dalla sezione B dell'albo degli assistenti sociali sono esonerati dalla seconda prova scritta prevista dall' articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 , per gli esami di Stato per l'accesso alla sezione A dell'albo stesso, limitatamente agli esami di Stato indetti per l'anno 2002. ((2-bis. Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di Stato svolti secondo l'ordinamento previgente al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001 , possono iscriversi nel settore, o nei settori, della sezione A dell'albo, per il quale dichiarano di optare))
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Il Decreto-Legge 107/2002 disciplina l'accesso alle professioni regolamentate, gli esami di Stato per ingegneri, architetti e altre professioni, e la transizione tra ordinamento universitario previgente e riforma DM 509/1999. Professionisti e ordini professionali consultano questa norma per questioni relative a abilitazione professionale, iscrizione agli albi professionali e riconoscimento dei titoli universitari nel periodo di riforma dell'università italiana.
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